Parere della VI Commissione su C. 5901, 14/06/2005 2005-06-14
VI Commissione - Resoconto di martedì 14 giugno 2005 --------------------------------------------------
SEDE CONSULTIVA Martedì 14 giugno 2005. - Presidenza del presidente Antonio MARZANO.
La seduta comincia alle 10.15.
D.L. 63/05: Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. C. 5901 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio MARZANO, presidente relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 5901, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge n. 63 del 2005, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. .........................
L'articolo 2-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, prevede che, nel caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso, ai fini della valutazione dell'interesse archeologico delle aree oggetto di progettazione, stabilendo che il soprintendente, qualora ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle medesime aree, può richiedere, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater del decreto - legge.
L'articolo 2-quater disciplina la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter, la quale è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente, stabilendo che, qualora si accerti la sussistenza di un interesse archeologico, la soprintendenza stessa detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti.
L'articolo 2-quinquies stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
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L'articolo 2-undecies, al comma 1, sostituisce, alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la lettera b), stabilendo che non rientrano tra le collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, le collezioni di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali.
A questo riguardo ricorda che per i beni compresi nel predetto allegato A vige uno speciale regime in materia di esercizio del commercio, di esportazione e di restituzione.
Il comma 2 precisa che per le monete di modesto valore o ripetitive, indicate dal comma 1, è escluso l'obbligo di denuncia al Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dall'articolo 59 del medesimo codice in caso di trasferimento, nonché ogni altro obbligo di notificazione.
............. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).
Alfiero GRANDI (DS-U) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di intervenire ulteriormente sul provvedimento nel corso della discussione in Assemblea.
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Mario LETTIERI (MARGH-U) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come ancora una volta lo strumento del decreto-legge risulti ancora una volta utilizzato in modo non conforme alle previsioni costituzionali.
Evidenzia infatti come il testo originario del decreto-legge presentato dal Governo fosse composto soltanto da due articoli, e come esso si sia caricato, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di numerose altre disposizioni, del tutto estranee all'originaria materia del provvedimento.
Stigmatizza tale circostanza, che impedisce di svolgere un dibattito approfondito sull'intervento legislativo, pur in mancanza di quel carattere di straordinaria necessità ed urgenza che potrebbe giustificare una simile compressione dei tempi di esame. Si riserva pertanto di sollevare nuovamente la questione nell'ambito della discussione in Assemblea.
Senza entrare nel merito sul contenuto del provvedimento, ed associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Grandi, osserva peraltro come risulterebbe forse più opportuno, anziché estendere le agevolazioni fiscali in materia di IVA alla propaganda referendaria, verificare la possibilità di procedere ad una riduzione delle aliquote di tale imposta gravanti sull'attività turistica, oggi assoggettata ad una imposizione meno favorevole rispetto a quella applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.30. ------------------------- ALLEGATO
D.L. 63/05: Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. C. 5901 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze, esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 5901, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare», esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione: in riferimento all'articolo 2-bis, il quale prevede, per il solo 2005, che l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento sul materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali, nonché per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, di cui all'articolo 18 della legge n. 515 del 1993, si applica anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione, relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità della previsione con la normativa comunitaria in materia di IVA, la quale indica in modo tassativo le categorie di beni e servizi alle quali può essere applicata l'aliquota ridotta, nonché di verificare la pratica applicabilità della misura agevolativa, considerato che la campagna referendaria si è già conclusa e che dunque possono essere già stati effettuati i pagamenti relativi alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi cui si riferisce la disposizione.
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