Parere della VIII Commissione su C. 5901, 14/06/2005 2005-06-14
VIII Commissione - Resoconto di martedì 14 giugno 2005 ----------------------------------------------------
DL 63/05 Sviluppo e coesione territoriale, nonché tutela del diritto d'autore. C. 5901 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame è finalizzato, in primo luogo, al potenziamento dell'attività del Governo nelle politiche per il Mezzogiorno e al coordinamento della disciplina in materia di diritto d'autore.
Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state, peraltro, inserite nuove norme tra le quali, per quanto concerne la competenza della VIII Commissione, segnala gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, che recano disposizioni di rilievo in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei lavori pubblici.
Rileva che l'articolo 2-ter prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti di opere pubbliche in aree di interesse archeologico, di trasmettere al Soprintendente territorialmente competente copia del progetto preliminare dell'intervento comprendente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La disposizione si applica agli interventi realizzati ai sensi della legge n. 109 del 1994 e del decreto legislativo n. 190 del 2002, cioè agli ordinari lavori pubblici e alle infrastrutture strategiche di interesse nazionale regolamentate dalla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo»).
Fa presente che l'obbligo di trasmissione del progetto preliminare alla Soprintendenza competente é escluso per gli interventi che non comportino nuova edificazione o per scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti; inoltre, la disciplina recata dall'articolo in questione non si applica alle opere di cui sia stato già approvato il progetto preliminare, nonché alle aree archeologiche e ai parchi archeologici, per i quali si rinvia in generale ai poteri autorizzatori e cautelari previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici.
Il Soprintendente, qualora - sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili - ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
Segnala che avverso la richiesta del Soprintendente è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ove il Soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel predetto termine, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo nel caso in cui vengano acquisiti o emergano nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza di reperti archeologici.
Precisa che l'articolo 2-quater descrive dettagliatamente, ai commi da 1 a 4, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si articola in due fasi progressive di approfondimento dell'indagine archeologica e si svolge sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente, con oneri a carico della stazione appaltante.
Ai sensi del comma 3, per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui all'articolo in esame, il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
A tale riguardo, osserva che non appare chiaro cosa si intenda per «forme semplificate di progettazione» stante l'assenza di questa definizione nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Fa presente, altresì, che la procedura è descritta molto dettagliatamente e, per tale ragione, potrebbe essere più opportunamente demandata a un decreto ministeriale.
Il comma 6 prescrive che un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca linee guida volte a garantire speditezza, efficienza ed efficacia dell'intera procedura.
È, altresì, previsto che il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, stipuli con l'amministrazione appaltante un accordo, per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nel rilevare, pertanto, che si tratta di una procedura laboriosa che si svolge sotto la direzione della soprintendenza, si augura che la procedura medesima non si traduca in un eccessivo rallentamento dei lavori che potrebbe comportare ritardi.
Rileva, inoltre, che l'articolo 2-quinquies reca le norme per l'adeguamento della legislazione regionale alla procedura precedentemente descritta e contiene, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conclusione, nel formulare un giudizio complessivamente positivo sul testo, propone di esprimere un parere favorevole.
Alfredo SANDRI (DS-U) dichiara, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.
La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
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