DDL 5736, artt. 7-18, Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale 2005-06-14
ALLEGATO (Testo predisposto dai relatori, adottato quale testo base dalle Commissioni riunite)
Art. 7. (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici). .................
Art. 9. (Legge obiettivo per le città).
1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città. 2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi: a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio; b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri; c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera; d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati; e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8. 5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti: a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana; c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione; d) costituzione delle società di cui al comma 8. 6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3. 7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE. 8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione. 10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento. 11. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 12. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 1, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro.
Art. 10. (Incentivazione della logistica).
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Capo IV AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO Art. 11. (Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia). ..................
Capo V SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE Art. 12. (Diffusione delle tecnologie). .............. Capo VI RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA Art. 13. (Potenziamento delle aree sottoutilizzate). ........... Capo VII MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Art. 15. (Disposizioni in materia procedimentale e sanzionatoria, modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni). .................. 10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70. (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare. 3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;
b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente: «Art. 71. - (Prestatori di lavoro accessorio). - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. 3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse. 4. Negli elenchi di cui al comma 3, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio, possono essere iscritti, a richiesta dello ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto»;
............ ............... Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Art. 16. (Erogazioni liberali in materia di beni culturali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell' accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»; b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di», è inserita la seguente: «cultura»; c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente», sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»; d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate; e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati.
Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»; f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
..................... Capo VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 18. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 26, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 15, comma 7, pari a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, a 34,83 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 14, comma 9, e, quanto a 4,83 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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