DDL 5736, Relazione Garagnani alla VII Comm.Cultura Camera, Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale 2005-06-28
VII Commissione - Martedì 28 giugno 2005
ALLEGATO
Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (C. 5736).
TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SVOLTA DAL DEPUTATO GARAGNANI
Il nuovo testo del disegno di legge in esame, recante piano di sviluppo economico, sociale e territoriale, incide su una pluralità di ambiti diversi.
Si segnalano in primo luogo le disposizioni che afferiscono alla sfera contabile, volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente in materia, quali l'articolo 1, che conferisce delega per l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, e l'articolo 2, che mira a semplificare i rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, in riferimento ai casi di assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei suoi confronti.
Degno di nota è anche l'articolo 8 che, nell'ottica di promuovere l'attuazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, incentiva la gestione unitaria del servizio idrico integrato e prevede interventi per l'ottimizzazione degli interventi per la difesa del suolo e per incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabili.
Ulteriori norme per la promozione dello sviluppo territoriale prevedono interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e territoriali «di area vasta», da realizzare tramite appositi piani comunali volti ad aumentarne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale (articolo 9), e per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità, con progetti che possono prevedere anche la concessione di beni demaniali marittimi e la riqualificazione di insediamenti e impianti turistici e alberghieri preesistenti (articolo 22). Risulta poi opportuno segnalare le disposizioni che, ponendosi nell'ottica di accrescere la competitività del Paese, introducono interventi agevolativi di natura fiscale o benefici di carattere finanziario per rafforzare il tessuto imprenditoriale nazionale, incentivando altresì i processi di internazionalizzazione e di concentrazione delle imprese, in coerenza con gli obiettivi definiti a livello comunitario (articoli 12, 13, 15, 17 e 18).
In direzione analoga si muovono anche le norme volte a incentivare il processo di innovazione digitale e di informatizzazione della pubblica amministrazione, fondamentale per aumentarne l'efficienza e migliorarne i rapporti con i cittadini (articolo 14).
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, si segnalano le disposizioni volte a incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica delle imprese. Si tratta di interventi che investono più direttamente aspetti di competenza della Commissione Attività produttive, ma che hanno evidentemente un indubbio rilievo anche per la nostra Commissione, considerata la strutturale debolezza della ricerca privata nel nostro Paese. Sotto questo profilo, va segnalato in primo luogo l'articolo 10, che reca disposizioni relative all'utilizzo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, i cui interventi vengono estesi a favore di ulteriori tipologie di attività: attività di sviluppo precompetitivo agevolati anche nella forma di contributo in conto interessi su finanziamenti bancari, attività di studio e valorizzazione dei brevetti commissionati a università o enti di ricerca, sostegno ai programmi per lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo. Merita segnalare che, in virtù di apposita modifica introdotta nella medesima disposizione dalle Commissioni I e V nel corso dell'esame del testo, al fine di garantire adeguato sostegno ai processi di innovazione tecnologica di settori produttivi di particolare rilievo, come quelli relativi alle nanotecnologie, alle biotecnologie e alle tecnologie spaziali e delle comunicazioni, una quota del Fondo è destinata alle piccole e medie imprese aggregate che realizzino progetti di tale natura, anche mediante interazione tra il settore pubblico e privato della ricerca. La determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai finanziamenti è rimessa ad appositi decreti del Ministro delle attività produttive, adottati di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI. Con le medesime modalità, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse tra le regioni, che provvedono poi all'erogazione dei contributi. Anche l'articolo 16 interviene a favore delle imprese che svolgono attività di ricerca. In particolare, merita qui segnalare l'intervento a favore delle piccole imprese, previsto dalla lettera c) del comma 1: modificando la norma vigente che prevede che almeno il 30 per cento del Fondo per il sostegno alle imprese sia destinato al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, si stabilisce che la metà di tale quota sia riservata ai progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata. Su un altro versante, tra gli interventi che investono la competenza della Commissione, si segnala l'articolo 25, che ridefinisce il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle società per lo svolgimento o la promozione di attività culturali e per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Da un lato, intervenendo sull'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, concernente gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, si prevede la deducibilità delle erogazioni liberali per finalità culturali effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, dei comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La finalità di tali erogazioni deve essere quella di perseguire gli scopi istituzionali dei soggetti beneficiari concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Tale nuova ipotesi di deducibilità si aggiunge all'ipotesi di detraibilità prevista dall'articolo 15, comma 1, del TUIR, rispetto alla quale viene peraltro ampliata la platea dei beneficiari (con il riferimento ai comitati organizzatori istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) e diversamente definite le finalità delle erogazioni. Viene poi rimessa a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali l'individuazione delle categorie di fondazioni e associazioni che possono beneficiare delle erogazioni liberali - innovando la disciplina vigente, che prevede l'individuazione con decreto di tutte le categorie di beneficiari -, nonché la determinazione dei tempi entro i quali le erogazioni devono essere utilizzate per le finalità previste. Le modifiche introdotte rispetto alla disciplina vigente comportano una semplificazione delle procedure, ferma restando la vigilanza ministeriale sull'impiego delle somme erogate, la possibilità che le erogazioni siano effettuate sotto forma di accollo di debito (quando ne siano destinatari enti pubblici, comitati organizzatori o fondazioni e associazioni costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero) e la certificazione da parte del Ministero dell'erogazione e del suo utilizzo, su richiesta del soggetto erogante. Un intervento analogo, come accennato, è condotto sul fronte dei soggetti cui si applica l'imposta sul reddito delle società. Modificando l'articolo 100, comma 1, del TUIR, si introduce la deducibilità delle spese sostenute per opere e servizi con finalità di cultura, finalità che si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, culto). Viene poi modificato anche l'articolo 100, comma 2, del TUIR, prevedendo che siano deducibili le erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, le finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 100. Viene infine modificato l'articolo 146 del TUIR, relativo alla deducibilità degli oneri sostenuti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. In particolare, si introduce anche per tali soggetti la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali per lo svolgimento o la promozione di attività culturali e per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Conclusivamente, per quel che concerne i profili di più diretta competenza della Commissione, considero in particolare positivi gli obiettivi perseguiti dagli articoli 10 e 16, che, nel riconoscimento della pregiudizialità dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica ai fini dell'accrescimento della competitività del Paese, risultano incentivare e razionalizzare gli investimenti nel settore, nonché apprezzabili le finalità dell'articolo 25, che, attraverso la previsione di apposite agevolazioni fiscali, si pone nella direzione di promuovere la vitalità dei soggetti beneficiari di tali erogazioni che svolgono importanti attività di promozione della cultura. Propongo pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole.
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