Commissione VII della Camera - seduta del 9 novembre 2005 (Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia) 2005-11-09
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. Nuovo testo C. 2811 Selva. (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 3 novembre 2004.
Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo - il cui esame ha avuto inizio il 30 settembre 2003 - prevedeva, nella sua formulazione originaria, il divieto di sequestro delle opere d'arte temporaneamente prestate all'Italia da Paesi e istituzioni culturali straniere, a fini di esposizione al pubblico, attribuendo al Ministro degli affari esteri il potere di predisporre, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d'arte ottenute in prestito, la durata del prestito e i responsabili dell'esposizione, che assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto. Fa presente che l'esame, sospeso per l'emergere di alcune perplessità in riferimento alla compatibilità dell'intervento legislativo in oggetto con la normativa comunitaria e internazionale in materia, è stato poi ripreso il 28 settembre 2004. A seguito dell'approvazione di una specifica proposta emendativa da lei presentata, il testo - pur lasciandosene inalterata la finalità generale - è stato modificato in più punti, facendo tra l'altro salvo quanto disposto dalle convenzioni, dagli accordi internazionali e dalla disciplina comunitaria in materia e, su espressa richiesta del Governo, riconoscendo il ruolo preminente del Ministro per i beni e le attività culturali, con la previsione che i decreti per l'individuazione dei beni prestati all'Italia siano da lui adottati, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. Il testo emendato è stato esaminato dalle Commissioni competenti in sede consultiva: la III Commissione Affari esteri ha espresso parere favorevole, mentre le Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia hanno espresso parere contrario. Rileva che tali pareri contrari sono stati motivati in primo luogo dal dubbio che l'attuazione delle norme in oggetto possa risultare in contrasto con gli impegni internazionali assunti dall'Italia; inoltre, è stato eccepito che, anche qualora tali norme esplichino i propri effetti esclusivamente al di fuori del campo di applicazione della normativa sovranazionale, esse comporterebbero comunque una deroga ai princìpi sostanziali e procedurali di diritto penale, deroga che - evidentemente - non è stata ritenuta giustificata. Avverte quindi che, alla luce di tali pareri, essendo stata sollecitata (anche personalmente dal presidente della III Commissione Gustavo Selva) la ripresa della trattazione dell'argomento, ha predisposto un nuovo testo volto a superare i rilievi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Il nuovo testo, in primo luogo, meglio chiarisce che le sue disposizioni si applicano solo quando non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali e la normativa comunitaria. Viene poi introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai princìpi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia. Inoltre, si chiarisce che i procedimenti giudiziari concernenti i beni «insequestrabili» proseguono per il resto (salvo quindi che per la possibilità di sequestrarli) secondo le procedure ordinarie, e in particolare che, in caso di sentenza definitiva, resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca. Infine, ritiene opportuno segnalare l'esplicitazione della finalità delle nuove norme, che è quella di favorire l'esposizione in Italia di beni di rilevante interesse culturale, una finalità meritoria che, a suo avviso, potrebbe pienamente giustificare l'opportunità di una deroga ai princìpi in materia penale, soprattutto alla luce dei nuovi «paletti» e dei chiarimenti introdotti dal testo. Propone pertanto che il nuovo testo da lei predisposto sia adottato dalla Commissione ai fini del seguito dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione adotta il nuovo testo predisposto dal relatore quale base per il seguito dell'esame (vedi allegato).
Ferdinando ADORNATO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo alle ore 17 di lunedì 14 novembre 2005.
La Commissione concorda.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia (C. 2811).
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON SEQUESTRABILITÀ DI BENI CULTURALI PRESTATI ALL'ITALIA DA STATI O DA ALTRI SOGGETTI STRANIERI PER L'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.
Art. 1.
1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigenti non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione: a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1; b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia; c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia. 4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.
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