Progetto di legge C 2811 (Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia)- Nuovo testo 2005-11-09
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia (C. 2811).
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON SEQUESTRABILITÀ DI BENI CULTURALI PRESTATI ALL'ITALIA DA STATI O DA ALTRI SOGGETTI STRANIERI PER L'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.
Art. 1.
1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigenti non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione: a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1; b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia; c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia. 4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.
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