Resoconto sommario n. 450 del 13/12/2005 , 7ª Commissione permanente - 2005-12-13
Legislatura 14º - 3684. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.
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Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge n. 250 del 2005, oltre a disposizioni nei settori dell'università e dei beni culturali, reca anche norme in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, in ordine alle quali sarà estremamente prezioso il contributo che vorranno rendere le Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.
Entrando indi nel merito delle disposizioni di stretta pertinenza della Commissione, egli segnala l’articolo 1, diretto ad accrescere gli stanziamenti destinati agli assegni di ricerca annuali che consentiranno alle università di assumere laureati e dottori di ricerca al fine di realizzare progetti nei settori strategici del Paese.
Si tratta, egli prosegue, di un'iniziativa, del resto in linea con lo spirito della legge n. 230 del 2005 di riordino dello stato giuridico della docenza universitaria, che punta a promuovere l’attività di ricerca in settori strategici, tanto più necessaria alla luce del ritardo rispetto agli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona.
Onde chiarire la portata applicativa della disposizione in esame, giudicherebbe peraltro opportuna una precisazione in ordine alle modalità di individuazione da parte del Ministero dei progetti strategici nell'ambito dei quali erogare gli assegni di ricerca.
Fra le norme che maggiormente investono la competenza della Commissione, vi è altresì l'articolo 5, diretto a sopprimere il riferimento alle Deputazioni e società di storia patria recato nell'allegato A del decreto legislativo n. 419 del 1999, nonché nei successivi provvedimenti attuativi.
Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che il citato decreto legislativo, adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 (Bassanini 1), prevedeva che per taluni enti inseriti nell'allegato A (fra cui le Deputazioni) fosse possibile adottare misure di razionalizzazione, quali la privatizzazione, la trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero la fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività.
Con specifico riferimento alle Deputazioni, egli rammenta altresì che, in esito al parere che la Commissione rese nella passata legislatura, peraltro proprio alla vigilia dello scioglimento, venne adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, il quale ne ha disposto l'unificazione assieme ad enti appartenenti allo stesso settore di attività, fra cui la Giunta centrale per gli studi storici ed altri prestigiosi istituti storici.
In proposito, segnala che, mentre è in corso di registrazione presso la Corte dei conti il regolamento recante l'unificazione della Giunta centrale e degli istituti storici, il Governo, con l'articolo in esame, ritiene che le Deputazioni, proprio in considerazione della loro natura privatistica, non debbano essere oggetto delle citate misure di razionalizzazione.
Passando brevemente ad illustrare le restanti disposizioni, il Presidente relatore dà conto dell'articolo 2, che consente la rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti, con l'obiettivo di ridurre il valore finanziario delle esposizioni e la spesa complessiva per interessi, onde poter trarre beneficio dai tassi di mercato ancora contenuti.
Quanto all'articolo 3, esso inserisce la sindrome da talidomide (provocata dall'assunzione dell'omonimo farmaco) fra le malattie croniche e invalidanti, che attribuiscono il diritto alla completa esenzione dalla spesa per le relative prestazioni sanitarie.
Relativamente all'articolo 4, esso reca misure in favore di persone affette da emofilia, a seguito della somministrazione di emoderivati, per le quali non si sia ancora conclusa la procedura transattiva di cui al decreto-legge n. 89 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2003.
In particolare, viene riconosciuto loro un indennizzo aggiuntivo di importo equivalente a quello attribuito ai soggetti con i quali è stata invece conclusa la procedura transattiva. Si tratta di una disposizione, egli prosegue, che l’Esecutivo motiva essenzialmente con ragioni equitative, atteso che altrimenti, in virtù della sentenza della Corte di cassazione dello scorso 5 maggio - con la quale la responsabilità ministeriale è stata riconosciuta solo dal momento in cui le conoscenze scientifiche avrebbero consentito un'efficace attività di vigilanza - alla maggioranza di essi non spetterebbe alcun risarcimento. Ciò li priverebbe di forme di tutela invece riconosciute a tutti coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, hanno già concluso la procedura transattiva.
Conclusivamente, il Presidente relatore propone di fissare ad oggi, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo.
Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.
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