EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3684, 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 454 2005-12-15
Legislatura 14º -7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 454 del 15/12/2005
Art. 5
Art. 5
5.1
ASCIUTTI, relatore
Al comma 1, sostituire le parole: "e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto" con le seguenti: "e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato bella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano,".
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5.2 MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, ZAVOLI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì soppresse le parole: "Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)"».
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5.0.3 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
2. All’articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunte dopo le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche» le seguenti parole: «,dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali».
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «da sette membri,» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri,»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
4. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e al secondo periodo, la parola «2008» è sostituita dalla seguente: «2009»;
b) al comma 6, le parole da «, in conformità al Protocollo d’intesa» sino alla fine del comma sono soppresse.»
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5.0.2 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
1. All’articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2006 possono essere comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonchè dei preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi.».
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5.0.4 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding s.p.a)
1. Cinecittà Holding s.p.a., istituita ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonchè dei film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositati presso la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che li utilizza nell’ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding s.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo. 4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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5.0.5 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Incardinamento dell’Istituto centrale
per il catalogo e la documentazione)
1. L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, attualmente afferente al Dipartimento per la ricerca, l’organizzazione e l’innovazione, è incardinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all’atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».
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5.0.16 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Incardinamento della Discoteca di Stato)
1. La Discoteca di Stato e l’annesso Museo dell’audiovisivo, attualmente afferenti Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardinati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all’atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».
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5.0.6 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis (Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.".
b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».
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5.0.7 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono abrogati e, al comma 1, le parole: "e 9" sono soppresse;
b) all’articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all’articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3."; d) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore del presente decreto";
e) all'articolo 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."».
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5.0.8 (testo 2) ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Recupero e riutilizzo risorse)
1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.
3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».
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5.0.10 (testo 2) ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Istituto internazionale di studi G. Garibaldi)
1. L’Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390 ».
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5.0.11 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Fondazione La Biennale di Venezia)
1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c);
b) il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l’apporto annuo ordinario per la gestione dell’attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali".
c) all’articolo 12, comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l’altro scelto"».
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5.0.1 BEVILACQUA
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali e di accesso alla dirigenza)
1. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l’accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 19, comma 6, dopo le parole: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5",sono inserite le seguenti: "nonché di cui al comma 10";
b) all’articolo 28, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "o se in possesso del diploma di specializzazione" le parole: "conseguito presso le scuole di specializzazione individuate" sono sostituite dalle seguenti: "o del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto di concorso e individuati"».
Conseguentemente sostituire il titolo del decreto- legge con il seguente: «Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui e di accesso alla dirigenza».
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5.0.12 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Disposizione in materia di dirigenti pubblici)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui sono titolari degli incarichi, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui è conferito l’incarico medesimo».
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5.0.13 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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5.0.15 ASCIUTTI, relatore
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
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5.0.9 ASCIUTTI, relatore Dopo l’articolo 5 inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)
1. Dopo l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l’età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica"».
Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
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5.0.14 ASCIUTTI, relatore Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
«Art. 5-bis. (Incarichi di reggenza)
1. Allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa, le Amministrazioni centrali dello Stato possono, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, conferire, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’area funzionale C, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del codice civile».
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