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Ddl 3684, Emendamenti, Aula Senato
2006-01-19

Art. 5.
5.0.6
La Commissione
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.".
b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"".
5.0.7
La Commissione
Parere contrario della 5ª Commissione ex art. 81 Cost.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono abrogati e, al comma 1, le parole: "e 9" sono soppresse;
b) all’articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all’articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";
c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.";
d) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film di cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore del presente decreto";
e) all’articolo 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."".
5.0.80
La Commissione
Parere contrario della 5ª Commissione ex art. 81 Cost.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Recupero e riutilizzo risorse)
1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.
3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili".
5.0.100
La Commissione
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Istituto internazionale di studi G. Garibaldi)
1. L’Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l’8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390".
5.0.11
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Fondazione La Biennale di Venezia)
1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti": lettere a), b) e c);
b) il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l’apporto annuo ordinario per la gestione dell’attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali".
c) all’articolo 12, comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l’altro scelto"".
5.0.103
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
1. Nel cinquantenario della fondazione del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico, di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
5.0.101
Il Relatore
RITIRATO
Parere contrario della 5ª Commissione ex art. 81 Cost.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Risorse in favore del Programma di valorizzazione
del patrimonio culturale)
1. Le risorse a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, destinate, con delibera CIPE n. 20 del 2004, a favore del Programma di valorizzazione del patrimonio culturale, pari a 25.160.000 euro per il 2006 e a 11.630.000 euro per il 2007, sono assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali".
5.0.500
La Commissione
RITIRATO
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali
e di accesso alla dirigenza)
1. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l’accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 19, comma 6, dopo le parole: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5", sono inserite le seguenti: "nonché di cui al comma 10";
b) all’articolo 28, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "o se in possesso del diploma di specializzazione" le parole: "conseguito presso le scuole di specializzazione individuate" sono sostituite dalle seguenti: "o del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto di concorso e individuati"".
5.0.120
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Disposizione in materia di dirigenti pubblici)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui sono titolari degli incarichi, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui è conferito l’incarico medesimo.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
5.0.300 (testo 3)
Il Relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. Il personale con incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, previo superamento di un esame colloquio su materie istituzionali, da tenersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda del tipo di incarico conferito, nel ruolo dirigenziale corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, coloro ai quali nell’ultimo quinquennio sia stato attribuito l’incarico di responsabile di uno degli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, che abbiano per tale motivo percepito un trattamento economico non inferiore a quello di direttore di ufficio dirigenziale di livello non generale, sono inquadrati, previo superamento di un esame colloquio su materie istituzionali, da tenersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei ruoli delle amministrazioni statali ove prestano servizio, in qualità di dirigenti di seconda fascia, anche in soprannumero. Ai medesimi possono essere attribuiti gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, anche se non previsti dall’ordinamento. Durante il periodo di eventuale inquadramento in soprannumero, rimane indisponibile per il conferimento un pari numero di incarichi dirigenziali di livello non generale, tra quelli di cui all’articolo 19, comma 6".
3. Le assunzioni autorizzate nell’anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006.
4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
5.0.150
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
5.0.102
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno un anno, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
5.0.130
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
5.0.104
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi dirigenziali)
1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
5.0.105
Il Relatore
RITIRATO
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)
1. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i Dirigenti di Amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"".
5.0.106
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Parere contrario della 5ª Commissione ex art. 81 Cost.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Attività del CNSAS)
1. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.
1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"".
5.0.9 (testo 2)
Il Relatore
Parere contrario della 5ª Commissione ex art. 81 Cost.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)
1. Dopo l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l’età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica".
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i)-quater della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative".
5.0.14
La Commissione
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Incarichi di reggenza)
1. Allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa, le Amministrazioni centrali dello Stato possono, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, conferire, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’area funzionale C, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del codice civile".
5.0.600 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)
1. Alla rubrica "Ministero dell’economia e delle finanze" della tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 26, le voci: "legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28", nonché "decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1", sono soppresse.
2. All’articolo derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 59,5 milioni per l’anno 2006 e a euro 21 milioni per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilnacio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5.0.601 (testo 3)
Favaro
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis.
(Potenziamento dell’organico del Comando Carabinieri
per la tutela della salute)
1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del Ruolo Speciale dell’Arma dei carabinieri, riservato agli Ufficiali in servizio del Ruolo Speciale in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi a valere e nei limiti dell’autorizzazione di spesa nonché nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento del presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, all’articolo 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell’età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni".
Tit. 1
La Commissione
Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali, pubblica amministrazione ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione mutui e di professioni"



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