DDL 3684 , Misure urgenti in materia di ..beni culturali, Emendamenti approvati 2006-01-19
5.0.6 LA COMMISSIONE Approvato Dopo l’articolo 5, inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28) 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.". b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».
5.0.100 LA COMMISSIONE Approvato Dopo l’articolo 5, inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Istituto internazionale di studi G. Garibaldi) 1. L’Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l’8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390. 2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390». .0.600 (testo 2) IL RELATORE Approvato Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente: «Art. 5-bis. (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266) 1. Alla rubrica "Ministero dell’economia e delle finanze" della tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 26, le voci: "legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28", nonché "decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1", sono soppresse. 2. All’articolo derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 59,5 milioni per l’anno 2006 e a euro 21 milioni per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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