Proposta di legge: Disposizioni per la tutela dei beni culturali e ambientali inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco 2003-11-19
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4509
Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito con specifica convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, siglata a Parigi il 16 novembre 1972 e firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la "Lista del patrimonio mondiale", a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori culturali ambientali, sono considerati patrimonio di tutta l'umanità. I siti inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale" sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio ambientale e 23 misti); 36 di questi sono in Italia. Gli Stati aderenti alla citata convenzione dell'UNESCO, fra cui l'Italia, sono impegnati a porre una particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei siti UNESCO localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della convenzione). La presente proposta di legge, che in larga parte riprende un analogo disegno di legge già presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2221), si pone l'obiettivo di attivare strumenti di valorizzazione e di tutela dei siti italiani UNESCO. In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi quali "punte di eccellenza" del patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 1). Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché per la predisposizione di servizi in grado di assicurarne una adeguata fruizione) la proposta di legge prevede:
a) un carattere di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifiche richieste nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);
b) l'impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria un apposito finanziamento da destinare ai siti italiani UNESCO (articolo 3).
La proposta di legge reca altresì l'impegno di attivare forme di promozione, anche turistica, dei siti. Inoltre viene proposto che una percentuale delle risorse assegnate sia destinata al cofinanziamento di interventi di tutela e di restauro di beni privati che, trovandosi all'interno del sito UNESCO, contribuiscono al loro valore culturale ed artistico (articolo 5). In ultimo si propone (articolo 6) che edifici e beni immobili di proprietà dello Stato, collocati nei centri storici siti UNESCO e non più utilizzati per funzioni statali, possano essere trasferiti al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di progetti di recupero e di riuso, funzionali alla tutela del patrimonio storico e culturale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Siti italiani UNESCO).
1. In attuazione della convenzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la Repubblica promuove la tutela e la valorizzazione dei siti italiani inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale", di seguito denominati "siti UNESCO".
Art. 2.
(Priorità).
1. Ai fini del finanziamento previsto dalla legislazione vigente in materia, i progetti di tutela, di restauro e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali inclusi nei siti UNESCO hanno carattere di priorità.
Art. 3.
(Misure di tutela e di valorizzazione).
1. Al fine di garantire misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui alla presente legge, nonché di assicurare un adeguato rapporto tra flussi turistici e servizi offerti, la legge finanziaria prevede un apposito stanziamento annuo a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da destinare ai siti UNESCO. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono assegnate, con criteri definiti da un apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da una commissione istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4. 3. Le risorse finanziarie sono destinate, in particolare:
a) alla tutela, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali dei siti UNESCO:
b) alla predisposizione di servizi e di strutture per l'accoglienza nei siti UNESCO.
Art. 4.
(Commissione).
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una commissione formata da quattro esperti e presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato, con il compito di:
a) assegnare le risorse finanziarie annualmente destinate ai siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3;
b) attivare misure per la promozione culturale e turistica dei siti UNESCO.
Art. 5.
(Misure per la tutela e il restauro degli edifici privati).
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie previste annualmente per i siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3 è destinato al cofinanziamento di interventi per la tutela e il restauro di edifici privati, per un importo pari al 50 per cento del costo di ciascun intervento.
Art. 6.
(Trasferimento di beni demaniali).
1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto, totalmente o parzialmente, sito UNESCO, possono presentare domanda motivata al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del trasferimento dal demanio statale al demanio comunale di beni di proprietà dello Stato, anche vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, ubicati nel loro ambito urbanistico e non più utilizzati per funzioni statali, allo scopo di evitarne il degrado e di consentirne il recupero e la salvaguardia. A seguito dell'accoglimento della richiesta, previo parere della competente soprintendenza regionale, il bene interessato è trasferito al demanio del comune interessato.
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