PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL’ART. 23 BIS, COMMA SETTIMO, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, CONCERNENTE IL PERSONALE ADERENTE ALLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO 2006-05-16
PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL’ART. 23 BIS, COMMA SETTIMO, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, CONCERNENTE IL PERSONALE ADERENTE ALLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO
PREMESSE:
a) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito, il “Ministero”), la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - al fine di assicurare l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Antichità Egizie di Torino e della sua sede, nonché la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle relative collezioni – ai sensi dell’allora vigente Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, hanno costituito, con atto pubblico del 6 ottobre 2004, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, con sede a Torino, in Via Maria Vittoria n. 12 (di seguito, la “Fondazione”). b) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, dello Statuto della Fondazione, quest’ultima concorda con il Ministero per i beni e le attività culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo, con l’assenso degli interessati, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali. c) Tra il Ministero, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione, con atto convenzionale in data 19 dicembre 2005 sono state disciplinate, fra l’altro, le modalità di conferimento alla Fondazione, da parte del Ministero, dell’uso dei beni del Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito, il “Museo”), comprese le relative dotazioni e collezioni, e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e definite le modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché la tempistica e le condizioni di riparto della somma necessaria a procedere alle opere di ristrutturazione e riallestimento del Museo. d) Con il medesimo atto convenzionale in data 19 dicembre 2005, il Ministero, oltre al conferimento in uso dei beni mobili ed immobili, si è impegnato a corrispondere anche gli oneri per il personale dipendente dello stesso Ministero, relativi al CCNL del comparto Ministeri temporaneamente posto a disposizione della Fondazione, per assicurare l’attuazione del progetto di valorizzazione del Museo, in virtù di apposito protocollo d’intesa, da stipulare fra Ministero e Fondazione ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché dell’accordo sindacale stipulato in data 29 settembre 2004 fra il Ministero e le OOSS di categoria. e) Con contratto di servizio in data 19 dicembre 2005 stipulato tra il Ministero e la Fondazione, della durata di cinque anni, nonché in forza delle previsioni dell’atto convenzionale 19 dicembre 2005, ed in particolare dell’art. 5 (Inventario dei beni mobili ed immobili), la Fondazione ha preso in consegna beni previsti dall’atto di conferimento. In particolare, conformemente a quanto disposto dall’art. 5, comma 6, dell’atto convenzionale, il 19 gennaio 2006 si è proceduto alla consegna formale, ai sensi dell’art. 20 del R.D. n. 1917/27, dei beni mobili ed immobili di cui al conferimento dalla Soprintendenza alla Fondazione secondo gli inventari allegati al verbale di consegna. f) Con il medesimo contratto di servizio, sono stati fissati i livelli qualitativi di erogazione dei servizi e di professionalità degli addetti, nonché il potere di indirizzo e di controllo spettante al Ministero; inoltre, sono state definite le modalità attraverso le quali il Ministero esercita le funzioni di indirizzo e controllo, nel rispetto degli standard museali e dell’autonomia di gestione finanziaria e organizzativa della Fondazione; sono stati definiti i criteri tecnico-scientifici di acquisizione, conservazione, ordinamento ed esposizione delle collezioni del Museo da parte della Fondazione; le forme e le modalità dell’attività di ricerca scientifica; gli standard dei servizi culturali, di ospitalità e di accoglienza che la Fondazione medesima si impegna ad erogare nell’esercizio delle sue attività; sono infine stati specificati gli impegni reciproci delle parti. Sono inoltre state precisate le condizioni di assegnazione alla Fondazione del personale in servizio presso il Museo. g) In particolare, l’art. 10 del contratto di servizio, concernente le dotazioni organiche, prevede che per l’espletamento delle funzioni ed attività di cui all’Atto convenzionale citato in premessa e per l’esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, le parti hanno determinato che il personale all’inizio dell’attività da parte della Fondazione è costituito dalle unità attualmente in servizio (n. 72). Nel suddetto contratto è previsto che il personale della Fondazione sia selezionato mediante: a) preventivo Protocollo d’Intesa fra il Ministero e le OO.SS. tenuto conto delle professionalità possedute dai dipendenti del Museo delle Antichità Egizie di Torino che abbiano aderito al progetto di valorizzazione del Museo medesimo, da stipularsi ai sensi dell’art. 23 bis, comma settimo, del D. Lgs n. 165/2001, nel testo novellato dall’art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, salvo verifica, effettuata dalla Fondazione d’intesa con il Ministero e le OO.SS., della coerenza fra le prestazioni professionali e le esigenze del progetto di valorizzazione; (b) contratti di lavoro di diritto privato da stipularsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro autonomo o subordinato. h) L’art. 23 bis, al comma VII, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’art. 5, comma I, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, prevede che: “sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”. * * * *
Tra le parti si conviene quanto segue:
1) Le premesse faranno parte integrante e sostanziale del presente accordo .
2) Assetto organizzativo delle risorse La valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico e storico del Museo sono riconosciute come ulteriore opportunità di ampliamento, sviluppo anche del territorio. La Fondazione predisporrà un assetto organizzativo delle risorse umane e strumentali sentite le OO.SS. di categoria, adeguato alla realizzazione ed in coerenza con i predetti obiettivi nel rispetto degli standard museali.
3) Consenso del personale. Confronto sindacale. Informativa sul consenso-scelta del personale alle OO.SS. Il personale di ruolo e non di ruolo, attualmente in servizio presso il Museo e dipendente dal Ministero, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa dovrà manifestare, per iscritto, il proprio consenso ad essere assegnato temporaneamente alla Fondazione. La comunicazione di consenso non condizionato dovrà essere indirizzata al Ministero (Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte) ed alla Fondazione. La mancata comunicazione del consenso nel termine predetto si intenderà quale rifiuto.
4) Trattamento del personale assegnato Tutto il personale della Fondazione, assunto con contratti di lavoro di diritto privato ovvero che abbia prestato il consenso per l’assegnazione temporanea, sarà impiegato dalla Fondazione nel rispetto della propria professionalità e posizione anche economica, nonché di quella che acquisirà attraverso processi di riqualificazione svolti dal Ministero. Al personale che avrà dato il consenso di cui all’art. 3 e che non abbia esercitato l’opzione di cui all’art. 10, si applicherà il contratto di lavoro attualmente vigente ed il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai contratti dal comparto ministeri per le distinte posizioni economiche. Detto personale, organicamente dipendente del Ministero, è posto funzionalmente alle dipendenze della Fondazione, la quale potrà determinare l’organizzazione e la gestione operativa del Museo ed il coordinamento di tale personale con le ulteriori risorse della Fondazione, previa concertazione con le OO.SS. di categoria.
5) Relazioni e diritti sindacali e trattamento accessorio Le relazioni, lo status giuridico e i diritti sindacali presso la Fondazione sono regolamentate secondo la disciplina dei CCNL di comparto e del contratto integrativo. Al fine di consentire un adeguato sviluppo delle relazioni sindacali la Fondazione avvierà appositi incontri per definire il contratto collettivo di lavoro aziendale.
6) Formazione La Fondazione assicura la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, per adeguare il servizio agli standard museali di qualità richiesti dal D.M. 10 maggio 2001 pubblicato nel S.O n. 238 del 19/10/2001 e nella G.U. n. 244 del 19/10/2001. A tal fine, la Fondazione redigerà piani di formazione periodici per tutte le professionalità assegnate. I piani di formazione saranno parte integrante del contratto integrativo aziendale. Al personale del Ministero distaccato sarà garantita la partecipazione all’attività formativa promossa dal Ministero, sentita la Direzione della Fondazione. L’attività formativa è utile della progressione di carriera.
7) Buoni pasto Al personale dipendente del Ministero in servizio presso la Fondazione i buoni pasto verranno riconosciuti, secondo le attuali modalità previste dal CCNL vigente e posti a carico della Fondazione.
8) Regime degli orari di lavoro Il regime degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati temporaneamente alla Fondazione è quello indicato nel CCNL di comparto e nel contratto integrativo aziendale Eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuate in conformità con il modello organizzativo, secondo le necessità operative della Fondazione che si farà carico degli oneri derivanti.
9) Incarichi istituzionali ed extra istituzionali Per gli incarichi e/o affidamenti istituzionali ed extra istituzionali (missioni, insegnamento, campagne di scavo, ricerca ecc.) non afferenti ai compiti propri del Museo Egizio. L’autorizzazione sarà rilasciata dal Soprintendente per i beni archeologici del Piemonte sentita la Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni e con oneri a carico del soggetto richiedente.
10) Opzione. Passaggio alla Fondazione. Il personale che ha espresso il proprio consenso ai sensi dell’articolo 3, in qualunque momento, durante i 5 anni, può rientrare a prestare servizio presso gli Istituti del Ministero secondo l’accordo del 29 settembre 2004. L’opzione avrà efficacia entro 6 mesi dalla data del suo esercizio. Allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico, fisso ed accessorio, spettante alla corrispondente posizione giuridica del personale in servizio presso il Ministero. Entro due anni decorrenti dalla data del presente accordo, i dipendenti del Ministero in servizio presso la Fondazione possono optare per il passaggio definitivo alle dipendenze della stessa, mediante stipula del contratto di lavoro di diritto privato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato e con l’applicazione del CCNL Federculture. I dipendenti durante questa fase possono ricorrere all’assistenza delle OO.SS.
11) Trattamento del personale assunto o passato alla Fondazione. Al personale assunto direttamente dalla Fondazione ovvero che sia passato alle dipendenze della Fondazione a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 10 verrà applicato il CCNL Federculture.
12) Compenso aggiuntivo In conformità alla previsione di cui all’art. 23 bis, comma VII, del D. Lgs. 165/2001, la Fondazione corrisponderà ai dipendenti che abbiano prestato il consenso alla assegnazione temporanea il compenso aggiuntivo stabilito in sede di contratto integrativo, che dovrà valorizzare le risorse umane coinvolte nei progetti derivanti dalla nuova organizzazione del Museo. A tal fine, la Fondazione costituirà un fondo commisurato all’importo medio mensile pro-capite previsto nel pre-accordo dell’8 marzo 2006, con validità per il quinquennio di durata del progetto. La Fondazione corrisponderà al personale le competenze accessorie: a) posizioni di lavoro per turni e indennità festive, pomeridiane e notturne; b)i progetti di produttività e/o efficienza; c) pro quota progetti locali; d) buoni pasto.
Il tavolo del contratto integrativo sarà aperto entro il 30 giugno 2006
13) Progressione di carriera Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea presso la Fondazione è equiparato ad ogni effetto come servizio valutabile ai fini della progressione di carriera. Nel caso di scioglimento della Fondazione Egizio il personale distaccato ha diritto di rientrare negli istituti del Ministero salvaguardando le condizioni acquisite presso la Fondazione.
14) Trattamento pensionistico Al personale che transita alle dipendenze della Fondazione si applica il regime pensionistico per i dipendenti dello Stato ovvero quello dell’ AGO (INPS) a richiesta dell’interessato in conformità delle disposizioni vigenti. Il personale temporaneamente assegnato potrà aderire su base volontaria al fondo nazionale di previdenza complementare “Federambiente” secondo le modalità previste dall’art.67 del CCNL Federculture vigente.
15) TFR – Trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapporto sarà scelto dal dipendente al momento del passaggio.
Il presente accordo verrà sottoposto da parte dell’Amministrazione al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.
Roma, 16 maggio 2006
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS.
f.to Turetta CGIL f.to Rossi f.to De Santis CISL f.to Calcara f.to Cotone
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