DECRETO 20 aprile 2006, n. 239 2006-04-20 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.172 del 26-7-2006
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali».
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2006, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria puo' stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti. 3. E' consentito l'ingresso gratuito: a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; c) al personale del Ministero; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto; g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia, o a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i direttori generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi. 6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto della meta'. 7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6.». Art. 2. 1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Buttiglione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 216
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