C.1428, PDL Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (VIII Commissione) 2007-01-16
Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. Ulteriore nuovo testo C. 1428 Capezzone. (Parere alla X Commissione). (Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Ermete REALACCI, presidente relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca interventi per accelerare la procedura semplificata attivabile con «autocertificazione» presso lo sportello unico per le imprese ai fini dell'avvio di nuove attività produttive o di modifica delle attività esistenti, dando risposta ad una importante richiesta di semplificazione normativa ed amministrativa e, al contempo, incardinando tale semplificazione nell'ambito di precisi presupposti che fanno capo ad esigenze di rigore e trasparenza. Ricorda, quindi, che la proposta di legge è già stata esaminata - nella sua precedente versione - dalla VIII Commissione, che lo scorso 7 novembre 2006 ha espresso un parere favorevole con condizioni. La X Commissione, nel seguito dell'esame in sede referente della proposta di legge, ha quindi approvato ulteriori emendamenti, finalizzati al recepimento dei rilievi formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva, trasmettendo il testo risultante alle Commissioni stesse, per l'espressione di un nuovo parere. Nel rammentare che sulla proposta di legge in titolo la VIII Commissione esprime un parere cosiddetto «rinforzato», ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, osserva che il testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati ha, in particolare, recepito integralmente le condizioni espresse dalla VIII Commissione sul testo precedente, intervenendo sui seguenti profili: previsione che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento in particolare ai termini, al contenuto della documentazione da presentare e al termine massimo di efficacia della denunzia di inizio attività; attribuzione alle regioni, in considerazione dei potenziali effetti per l'ambiente che potrebbero derivare anche dallo svolgimento di ordinarie attività produttive, del compito di individuare le attività con specifiche implicazioni di carattere ambientale, in relazione alle quali garantire l'applicazione dei termini più ampi contemplati dalla normativa vigente; trasmissione di una relazione al Parlamento sul funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini. Ritiene che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte, il testo si muova ora nella giusta direzione, riuscendo a coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio e ambientale ed attivando - nel contempo - un rapporto tra Governo e Parlamento finalizzato alla verifica, in tempi ragionevoli, della effettiva applicazione della nuova disciplina legislativa, alla luce della quale potranno anche essere «calibrati» eventuali interventi integrativi. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) sul provvedimento risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 10.20.
----------------- ALLEGATO 2
Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (Ulteriore nuovo testo C. 1428 Capezzone).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione; preso atto che il testo recepisce le condizioni espresse dalla VIII Commissione nel suo parere del 7 novembre 2006; valutato positivamente, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative; preso atto, pertanto, che il testo si muove nella giusta direzione, in quanto risulta in grado di coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio, urbanistico ed ambientale; esprime
PARERE FAVOREVOLE |