DPR 26 Novembre 2007 , n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali 2007-12-15
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15-12-2007 SUPPLEMENTI ORDINARI(Suppl. Ordinario n. 270)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Novembre 2007 , n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo I Amministrazione centrale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia. 2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero. 3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, puo' essere, altresi', conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarita' di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: �Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) . 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�. - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante �Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante �Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante �Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante �Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante �Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1� settembre 1999, n. 205. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante �Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante �Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante �Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249; la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante �Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante �Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante �Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante �Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114; la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante �Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153; la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186. - Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante �Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230; la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277. - Il testo dei commi 404 e 1133 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante �Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)�, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, e' il seguente: �404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.�. �1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente art. per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.�. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante �Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.�. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato in nota alle premesse, e' il seguente: �Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.�.
Art. 2. Segretariato generale 1. Il segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle diretti dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unita' dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. 2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile; i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento; l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministri; m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; n) coordina le attivita' internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio; o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi; p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; q) coordina il Servizio ispettivo. 4. Il Segretario generale, svolge, altresi', funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attivita' di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attivita', per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonche' dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112. 5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. 6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonche' gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato in nota alle premesse, e' il seguente: �Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.�. - Il testo del comma 203, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante �Misure di razionalizzazione della finanza pubblica�, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, e' il seguente: �203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) �Programmazione negoziata�, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) �Intesa istituzionale di programma�, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) �Accordo di programma quadro�, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) �Patto territoriale�, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) �Contratto di programma�, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) �Contratto di area�, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.�. - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente: �Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'. 2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al presente art. affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.�. - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: �Art. 4 ( Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'. (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.�. - Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente: �Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.�. - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente: �Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.�.
Art. 3. Uffici dirigenziali generali centrali 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure; c) Direzione generale per i beni archeologici; d) Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; f) Direzione generale per gli archivi; g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; h) Direzione generale per il cinema; i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. 2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformita' agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni. 3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto. 4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere piu' generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: �Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145, e' il seguente: �Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione. 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.A. nei settori di attivita' di interesse comune.�.
Art. 4. Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazio |