Sentenza Consiglio di Stato su Scansano 2008-07-28
N.3650/08 Reg.Dec. N. 7335-7377 7761 Reg.Ri c. ANNO 2007 N.R.G. 7335-7377-7761/2007 2
REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi riuniti in appello nn. 7335-7377-7761 del 2007 proposti rispettivamente: 1) ric. n. 7335/2007 proposto dalla REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Ciari, Fabio Lorenzoni e Lucia Bora con domicilio eletto in Roma via del Viminale n. 43, presso lo studio dell’ultimo; contro MINISTERO dei BENI CULTURALI e AMBIENTALI, in persona del Ministro p.t., e SOPRINTENDENZA DEI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, E PAESAGGISTICI DELLA PROVINCIA DI SIENA E GROSSETO, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12; ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Molino e Luigi Medugno con domicilio eletto in Roma via Panama n. 58, presso lo studio dell’ultimo; AZIENDA AGRARIA MONTEPO' S.R.L., IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., BIONDI SANTI IACOPO, rappresentati e difesi dall’Avv. Sandro Amorosino con domicilio eletto in Roma via Ciro Menotti n. 24; e nei confronti di PROVINCIA DI GROSSETO, COMUNE DI SCANSANO, rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto Gulina con domicilio eletto in Roma via Bassano del Grappa n. 24, presso l’avv. Michele Costa; SOC. PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., COMUNITA' MONTANA, ZONA S, COLLINE DEL FIORA, U.S.L. N.9 DI GROSSETO, ARPAT, non costituiti; Interveniente ad Adiuvandum ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Battista Conte con domicilio eletto in Roma via E. Q. Visconti n. 99; 2) ric. n. 7377/2007 dal PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Duccio M. Traina e Giuseppe Morbidelli con domicilio eletto in Roma via G. Carducci n. 4, presso lo studio dell’ultimo; contro REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Ciari, Fabio Lorenzoni e Lucia Bora con domicilio eletto in Roma via del Viminale n. 43, presso l’Avv. Fabio Lorenzoni; IACOPO BIONDI SANTI, SOCIETA’ IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L., e AZIENDA AGRARIA MONTEPO’ S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Sandro Amorosino con domicilio eletto in Roma via Ciro Menotti n. 24; N.R.G. 7335-7377-7761/2007 3 e nei confronti di COMUNE DI SCANSANO, PROVINCIA DI GROSSETO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto Gulina con domicilio eletto in Roma via Bassano del Grappa n. 24, presso l’Avv. Michele Costa; ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; COMUNITA' MONTANA, ZONA S COLLINE DEL FIORA, AZIENDA USL N. 9 GROSSETO, ARPAT TOSCANA, non costituiti; ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Molino e Luigi Medugno con domicilio eletto in Roma via Panama n. 58, presso lo studio dell’ultimo; 3) n. 7761/2007 dalla PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Gulina con domicilio eletto in Roma via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’Avv. Michele Costa; contro ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Molino e Luigi Medugno con domicilio eletto in Roma via Panama n. 58, presso lo studio dell’ultimo; SOCIETA' IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L., AZIENDA AGRARIA MONTEPO' S.R.L., IACOPO BIONDI SANTI, rappresentati e difesi dall’Avv. Sandro Amorosino con domicilio eletto in Roma via Ciro Menotti n. 24; N.R.G. 7335-7377-7761/2007 4 ARPAT - AGENZIA REG. PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, non costituita; e nei confronti di REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Ciari, Fabio Lorenzoni e Lucia Bora, con domicilio eletto in Roma via del Viminale n. 43, presso lo studio dell’ultimo; COMUNE DI SCANSANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Gulina con domicilio eletto in Roma via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’Avv. Michele Costa; S.R.L. PARCO EOLICO POGGI ALTI, ASSOCIAZIONE LEGALBIENTE ONLUS, COMUNITA' MONTANA ZONA S - COLLINE DEL FIORA, AZIENDA USL N.9 DI GROSSETO, non costituiti; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Toscana, Sezione II, n. 939/2007 in data 25 giugno 2007, resa inter partes; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed uditi gli avv. Lorenzoni, l’avv. dello Stato Ranucci, Medugno, Amorosino e Gulina; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: N.R.G. 7335-7377-7761/2007 5 FATO Con distinti ricorsi al Tribunale Amministrativo per la Toscana il sig. Iacopo Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante della Società Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. e della Azienda Agraria Monterò s.r.l., e l’Associazione Italia Nostra in persona del Presidente impugnavano la determinazione 29.12.2005 n. 5316 con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Grosseto aveva approvato, ai sensi del D.P.R. 387/2003, art. 12, il progetto per la costruzione del Parco Eolico Poggi Alti in loc. Murci (Comune di Scansano), nonché il decreto 7.10.2005 n. 5401 con cui la Giunta Regionale Toscana, Direz. gen. della Presidenza, aveva escluso il suddetto progetto dalla procedura di V.I.A. nonché ogni altro atto connesso tra cui in particolare i verbali della conferenza dei Servizi dei giorni 27 gennaio – 8 marzo e 2 dicembre 2005. I primi ricorrenti lamentavano: 1) Eccesso di potere per contraddittorietà poiché su precedente versione dello stesso progetto la stessa Provincia di Grosseto nel settembre 2002 si era espressa negativamente in relazione, tra l’altro, proprio all’altezza degli impianti. 2) Violazione del P.T.C. della Provincia di Grosseto con riguardo specifico alla scheda 7 relativa all’Unità di Paesaggio R8.2., nonchè agli artt. 19 e 20. 3) Violazione del D.Leg.vo 22.1.2004 N. 42, art. 146, commi 7 e 8, del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12, comma 3, ed eccesso di potere; 4) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo specifico del decreto regionale del 17 ottobre 2006, nonché N.R.G. 7335-7377-7761/2007 6 illegittimità derivata della autorizzazione provinciale da quella della determinazione regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA. L’Associazione Italia Nostra deduceva i seguenti vizi di legittimità: 1-2 e 5) Violazione del D.Leg.vo 29.12.2003 n. 387, art. 12, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, travisamento ed illogicità. 3) Violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Scansano e delle relative N.T.A. Eccesso di potere per difetto istruttoria, motivazione ed errore nei presupposti; 4) Violazione della legge reg. 3.12.1998 n. 79, art. 5 e succ. modif., nonché eccesso di potere sotto i profili del difetto istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. Inoltre, a seguito del deposito di documenti da parte delle amministrazioni resistenti, Italia Nostra proponeva motivi aggiunti deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità dell’autorizzazione impugnata: 1) Violazione della L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89, art. 12, con riguardo all’impatto acustico, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento; 2) Violazione della Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonché della L.R. Toscana 6 aprile 2000, n. 56, ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria e perplessità. Le parti ricorrenti chiedevano quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 7 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Toscana, Sezione II, riuniva ed accoglieva i ricorsi per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati. Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, la Regione Toscana in persona del presidente della Giunta, la Società Parco Eolico Poggi Alti in persona degli Amministratori, legali rappresentanti, e la provincia di Grosseto in persona del Presidente, chiedendo la sua riforma ed il rigetto dei ricorsi di primo grado Si sono costituiti in giudizio il sig. Iacopo Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante della Società Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. e della Azienda Agraria Monterò s.r.l., e l’Associazione Italia Nostra chiedendo il rigetto degli appelli; l’Associazione Italia Nostra propone inoltre appello incidentale, con il quale ripropone le censure respinte o assorbite dal TAR. Si sono costituiti inoltre il Comune di Scansano in persona del Sindaco in carica e l’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. in persona del Presidente, chiedendo l’accoglimento degli appelli. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2008 le cause sono state trattenute in decisione. DIRITTO 1. I ricorsi in appello in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto riguardano la medesima sentenza di primo grado. 2. La vicenda, adeguatamente descritta nella sentenza appellata, riguarda la realizzazione di una centrale eolica che interessa una superficie N.R.G. 7335-7377-7761/2007 8 di circa cinque chilometri quadrati, costituita da dieci aereogeneratori dell’altezza di circa centodieci metri, nel territorio del Comune di Scansano; la Regione Toscana ha autorizzato la sua realizzazione senza valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 11, ottavo comma, della legge ragionale 3 novembre 1998, n. 79, ed il progetto è stato quindi approvato dalla provincia di Grosseto, previo indizione di apposita conferenza di servizi. I ricorrenti in primo grado hanno sostenuto, sotto diversi profili, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione della norma appena richiamata, e quindi la necessità di sottoporre l’intervento a valutazione d’impatto ambientale, e comunque l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata. Il TAR ha condiviso l’impugnativa, affermando che: a) il progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto viola le norme tecniche d’attuazione annesse alla variante del piano regolatore generale del Comune di Scansano in quanto l’altezza degli aereogeneratori sarebbe superiore a quella massima consentita; b) nell’area circostante il parco eolico sono localizzati tre siti d’importanza comunitaria, le cui schede sottolineano l’alto valore avifaunistico; sono state quindi violate le linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, che considerano elemento di criticità la realizzazione dei suddetti impianti in prossimità del sito, mentre è insufficiente la misura imposta, consistente nel monitoraggio del sito, successivamente alla realizzazione del parco eolico; N.R.G. 7335-7377-7761/2007 9 c) il Crinale Murci (su cui deve essere collocato il parco) è classificato nel piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto come unità di paesaggio R.8.2. per la quale la scheda 7 individua i caratteri da mantenere “invarianti” da mantenere con il massimo rigore, prescrivendo che le opportunità di sviluppo insediativi dei comuni, legate all’attività agrituristica ed alla produzione vinicola, dovranno essere indirizzate secondo criteri di rigorosa compatibilità ambientale; d) l’intervento, secondo l’istruttoria espletata, prevede la necessità di una variante al piano di classificazione acustica comunale, che non è stata approvata, per cui risulta insufficiente l’istruttoria sull’impatto acustico dell’impianto; e) lo stesso numero delle prescrizioni imposte all’atto dell’autorizzazione (ventinove) dimostra come l’impatto dell’intervento doveva essere valutato nell’ambito della specifica procedura. 3. Le appellanti ripropongono, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità, disattese dai primi giudici. 3a. Il sig. Iacopo Biondi Santi, e le Società Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. e Azienda Agraria Monterò s.r.l ., delle quali è legale rappresentante, non avrebbero dimostrato il proprio legame con il territorio interessato dal parco eolico, ovvero che le loro proprietà sono situate ad una distanza tale da subire un danno dalla sua realizzazione. Il collegio condivide l’osservazione dei primi giudici secondo la quale le dimensioni dell’impianto sono tali da estendere la sua incidenza su una porzione ampia di territorio. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 10 Nella situazione di fatto creata dalla sua realizzazione, quindi, una distanza di circa milleduecento metri non rende la proprietà degli odierni appellati indifferente alla realizzazione del parco. 3b. Gli appellanti sostengono la tardività dell’impugnazione del provvedimento con il quale l’approvazione del progetto è stata esentata dalla valutazione dell’impatto ambientale, la cui legittimità – indubbiamente - costituisce il fulcro della causa. Anche a questo riguardo, deve essere condiviso quanto affermato dai primi giudici in quanto il provvedimento con il quale un progetto d’intervento è escluso dalla procedura d’impatto ambientale seppure conferisce una qualità al progetto medesimo non è di per sé lesivo, in quanto non comporta la sua realizzabilità, che deve essere accertata nel prosieguo del procedimento (sostanzialmente in termini C. di S., VI, 22 novembre 2006, n. 3444, che ha escluso l’onere di immediata impugnazione del provvedimento che conclude positivamente la procedura di valutazione dell’impatto ambientale; appare coerente con tale orientamento C. di S., IV, 9 giugno 2005, n. 3043, che ha affermato l’onere di immediata impugnazione del provvedimento che conclude negativamente la stessa procedura, in quanto arresto procedimentale). Il collegio deve quindi procedere all’esame nel merito delle problematiche sollevate dalle parti. 4. Appare opportuno premettere alcune osservazioni alla trattazione nel merito della causa. In particolare, è opportuno osservare che l’art. 4, secondo comma, della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE demanda alle determinazioni N.R.G. 7335-7377-7761/2007 11 degli stati membri la scelta circa la necessità di sottoporre a valutazione d’impatto ambientale i progetti elencati nell’allegato II il quale, all’art. 3, lett. i) indica espressamente gli impiant i di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche ); la scelta può avvenire sulla base del singolo progetto, caso per caso, o sulla base di soglie o criteri fissati dagli stati membri. La normativa europea, quindi, manifesta il suo favore per la realizzazione degli impianti in questione, ammettendo espressamente che la loro realizzazione possa prescindere dalla valutazione d’impatto ambientale. Il suddetto principio è stato attuato dalla Regione Toscana, con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79; ai sensi dell’art. 11, primo comma, della legge regionale citata i progetti riguardanti la realizzazione di impianti eolici non sono necessariamente sottoposti a VIA. La necessità di tale fase procedurale è infatti sottoposta a verifica preliminare, condotta secondo le previsioni del medesimo art. 11. La suddetta verifica deve riguardare, fra l’altro, la conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali (art. 11, secondo comma, lett. b). La programmazione della Regione Toscana nel campo delle fonti rinnovabili dimostra una particolare attenzione per il sito di cui ora si discute, evidentemente ritenuto potenzialmente idoneo ad ospitare impianti eolici. In particolare, il territorio del Comune di Scansano è qualificato area a potenziale eolico dal piano regionale per l’energia rinnovabile, approvato N.R.G. 7335-7377-7761/2007 12 con delibera del Consiglio Regionale n. 1 in data 18 gennaio 2000; il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 in data 7 aprile 1999 riconosce il territorio provinciale quale “territorio ad alto potenziale di fonte energetica rinnovabile” ed il territorio del Comune di Scansano quale “quale bacino territoriale per l’eolico”. La programmazione degli interventi a favore delle energie alternative della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, quindi, conducono all’individuazione del territorio di cui si tratta come potenzialmente idoneo ad ospitare impianti eolici, e la normativa comunitaria, sopra riassunta, ammette l’adozione della procedura semplificata per la realizzazione dei medesimi. Peraltro, tali elementi non escludono, evidentemente, che la collocazione del singolo impianto debba essere studiata con la dovuta attenzione. In particolare, è ovvio che debba essere valutata con il necessario rigore la sua incidenza sui beni tutelati da vincoli, di diverso contenuto, gravanti sull’area prescelta in concreto. 5. Come già sottolineato, l’oggetto del presente giudizio è costituito, principalmente, dal provvedimento con il quale la Regione Toscana ha autorizzato l’ulteriore corso della procedura di approvazione del progetto, senza impostare la valutazione dell’impatto ambientale, nonostante l’istruttoria predisposta al riguardo avesse evidenziato alcuni punti critici. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 13 6. Il principale dei suddetti punti critici è costituito dalla presenza, nelle vicinanze dell’impianto, di siti d’importanza comunitaria e d’importanza regionale, tra cui uno distante circa km. 1,7. E’ vero che la normativa regionale rende obbligatoria la valutazione d’impatto ambientale per gli impianti localizzati ad un chilometro dalle suddette zone, ma ciò non esclude che la suddetta valutazione possa rendersi opportuna in relazione alle caratteristiche del sito, anche qualora la distanza sia superiore al chilometro. L’art. 15 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, dispone infatti che i progetti indicati dall’art. 5, primo e secondo comma, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, siano sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale anche se al di fuori dei siti di importanza regionale, alla condizione che abbiano effetti sui siti in questione. Nel caso di specie, il dubbio circa l’incidenza di un impianto eolico, collocato nella prossimità del sito di cui si discute, è stato sollevato dalla stessa amministrazione regionale che con deliberazione della Giunta Regionale n. 644 in data 5 luglio 2004, adottata in esecuzione della citata legga regionale n. 56, nell’approvare le norme tecniche relative alle forme ed alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale ha riconosciuto che la realizzazione di impianti eolici costituisce un elemento di criticità nella conservazione del sito di cui si tratta. Alla luce di tale ricostruzione della disciplina regionale, stabilita a salvaguardia dell’ambiente, ed in particolare dell’avifauna, presenti nei siti in questione, in realtà condivisa anche dagli appellanti, appare quanto meno ragionevole la previsione della relazione istruttoria, che propone di N.R.G. 7335-7377-7761/2007 14 sottoporre la zona ad un adeguato monitoraggio, in modo da verificare la pericolosità dell’impianto, potenzialmente dannoso per i volatili. La suddetta proposta non è stata accolta dall’amministrazione, che ha ritenuto sufficiente un monitoraggio concernente l’incidenza dell’impianto sull’avifauna successivo alla sua installazione. La misura è stata adottata senza specifica motivazione ed appare, invero, manifestamente illogica, allo stato degli atti, in quanto si è ritenuto legittimo consentire la realizzazione dell’impianto, evidentemente di costo notevole ed altrettanto evidentemente di notevole incidenza sul pregio della zona, con la riserva di un successivo smantellamento, in caso di esito negativo degli accertamenti. In altri termini, la stessa amministrazione ha riconosciuto il potenziale nocivo dell’impianto nei riguardi dell’avifauna, e la necessità dell’adeguato accertamento in concreto di tale incidenza. Una volta ricostruito in tali termini lo stato di fatto appare manifestamente contraddittorio disporre che il suddetto riscontro avvenga ad impianto già costruito, sopportando i costi relativi, e funzionante. La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere condivisa sul punto in discussione. 7. Non possono, invece, essere condivisi gli ulteriori motivi d’annullamento. 8. L’elevato numero di prescrizioni imposte all’atto dell’esclusione del progetto dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale non comporta di per sé contraddittorietà. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 15 Invero, solo la prescrizione riguardante la protezione dei siti d’interesse comunitario e regionale e dell’avifauna ivi presente di cui si è detto al punto 6 è risultata contraddittoria, mentre nessuna specifica illogicità è stata riscontrata in relazione alle altre. Deve quindi essere ritenuto che per tutte le altre prescrizioni la Regione si sia legittimamente avvalsa dalla facoltà di indirizzare la realizzazione del sito, imponendo l’utilizzo di soluzioni utili a mitigarne l’impatto, come consentito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 20 settembre 1999. L’autorizzazione rilasciata non può, poi, essere ritenuta in contraddizione con il diniego opposto in precedenza ad altra proposta della Società appellante, essendo pacifica in causa la diversità dei due progetti, che esclude la necessità di determinazioni analoghe in relazione ad entrambi. 10. Non può nemmeno essere condivisa l’argomentazione relativa all’altezza massima delle torri, che sarebbe superiore a quella prevista dalle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore di Scansano. Invero, è palese l’equivoco, provocato dal fatto che le suddette norme non prescrivono l’altezza massima delle torri, ma l’altezza della torre tubolare e la lunghezza di ciascuna torre dall’attacco al motore, misure che, nella specie, risultano rispettate. 11. Non può essere condivisa l’argomentazione relativa al piano acustico. La prescrizione relativa alla necessaria modifica del piano acustico comunale è palesemente rivolta a coordinare la sua realizzazione con la N.R.G. 7335-7377-7761/2007 16 possibilità di insediare residenze nelle vicinanze del parco eolico, per cui è stata rispettata modificando il suddetto piano prima della realizzazione dell’intervento, e quindi in tempi sufficienti per evitare nuovi insediamenti nella zona soggetta ad inquinamento acustico. L’argomentazione vale anche a respingere il motivo d’impugnazione, proposto dalla ricorrente Italia Nostra in primo grado con motivi aggiunti, dichiarato tardivo dai primi giudici e nuovamente proposto con appello incidentale, con il quale si lamenta la mancata richiesta, al proponente, dell’elaborato concernente lo studio dell’impatto acustico. Al riguardo, è sufficiente osservare come l’amministrazione abbia comunque acquisito gli elementi necessari per valutare l’opera sotto tale profilo e ne abbia rilevato autonomamente l’incompatibilità con il piano comunale di classificazione acustica del Comune di Scansano, imponendo pertanto, come si è detto, la sua modifica prima della realizzazione del parco. 12. La stessa appellante incidentale lamenta violazione della direttiva 79/409/CEE e della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, affermando che l’incidenza dell’impianto sull’avifauna impone di sottoporre il suo progetto a valutazione d’impatto ambientale. La tesi non può essere condivisa in quanto, come si è detto al punto 4 che precede, la normativa europea detta una disciplina di maggior favore per gli impianti eolici, ammettendo la loro realizzazione senza la predetta valutazione, purché venga verificata preventivamente la sua necessità. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 17 La normativa relativa agli impianti eolici stabilisce, quindi, un’eccezione alle disposizioni generali in tema di valutazione di impatto ambientale. 13. Italia Nostra propone inoltre le doglianze, assorbite in primo grado. Lamenta violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto la conferenza dei servizi che ha preceduto l’approvazione del progetto non ha sempre operato con la totalità dei suoi componenti. La censura non può essere accolta in quanto tutte le amministrazioni interessate hanno partecipato ai lavori ed alla formazione della determinazione conclusiva, per cui la volontà della legge, volta alla formazione della scelta finale con il concorso di tutti i soggetti interessati, è stata rispettata. Non può, poi, avere rilevanza il mancato invito di alcune amministrazioni, che avevano già dichiarato di ritenere che il progetto non pregiudicasse gli interessi loro affidati. 14. Italia Nostra si duole del fatto che l’impugnato provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sia stato rilasciato senza imporre alla Società autorizzata la rimessione in pristino dei luoghi, e senza nemmeno prevedere un termine all’occupazione dei medesimi, come imposto dall’art. 12, quarto comma, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. L’osservazione, pur esatta, non comporta l’illegittimità dell’autorizzazione impugnata. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 18 Deve essere premesso che il provvedimento autorizzatorio impugnato non contiene una volontà contraria all’applicazione della norma di cui si discute. La norma, dal suo canto, evidenzia la chiara volontà del legislatore che si impone a quella delle parti del rapporto, dando luogo all’inserzione automatiche della clausola relativa, secondo il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c. Il provvedimento impugnato non appare quindi in contrasto con la suddetta norma; si presta, invece, all’inserimento della clausola normativa nel suo contenuto. La Società proponente con l’autorizzazione assume quindi l’obbligo di rimessione in pristino dei luoghi, in caso di abbandono dell’impianto, anche se il suddetto obbligo non è stato esplicitato nel relativo provvedimento. E’ vero che riportando l’espressione nel corpo del provvedimento l’amministrazione avrebbe chiarito meglio il rapporto, prevenendo contestazioni al riguardo. Esplicitando la misura, inoltre, l’amministrazione ben avrebbe potuto pretendere garanzie, per assicurare l’adempimento che corre sull’autorizzando. Peraltro, la mancanza della clausola non lo sottrae all’obbligazione di cui si tratta. La doglianza deve, pertanto, essere respinta. 15. Gli appelli devono, in conclusione, essere respinti, sebbene con la diversa motivazione di cui sopra. N.R.G. 7335-7377-7761/2007 19 In considerazione della complessità della causa le spese possono essere integralmente compensate. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce e respinge gli appelli indicati in epigrafe e conferma, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado. Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Claudio VARRONE Presidente Carmine VOLPE Consigliere Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere Bruno POLITO Consigliere Manfredo ATZENI Consigliere, est Presidente CLAUDIO VARRONE Consigliere Segretario MANFREDO ATZENI GLAUCO SIMONINI DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/07/2008 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione MARIA RITA OLIVA N.R.G. 7335-7377-7761/2007 20 CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria
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