Sentenza del Consiglio di Stato N.1015/2009 (Lagocastello, Contrada Cipata, Mantova) 2009-02-17
N.1015/2009 Reg. Dec. N. 2622 reg. Ric. Anno 2008
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 2622/2008, proposto dalla REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Viviana Fidani elettivamente domiciliata in Roma, presso il primo difensore, Largo Messico n. 7;
contro
il COMUNE DI MANTOVA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stefania Masini e Stefano Nespor ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il primo difensore, Via della Vite n. 7;
e nei confronti di
- LAGOCASTELLO IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Sica e Guido Anastasio Pugliese, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio del primo difensore, Piazza della Libertà n. 20;
- PARCO NATURALE DEL MINCIO non costituito in giudizio;
- ROSIGNOLI Alberto, quale dirigente dell’area servizi città del Comune di Mantova, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, n. 1161 del 6.1.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Mantova e Lagocastello Immobiliare s.r.l. e l’appello incidentale da quest’ultima proposto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 9 dicembre 2008 il Consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Abbamonte, su delega dell’avv. Tedeschini, l’avv. Sciacca, su delega dell’avv. Masini, l’avv. Sica e l’avv. Esposito, su delega dell’avv. Pugliese;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
F A T T O E D I R I T T O
1. La Regione Lombardia impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto in parte il ricorso proposto da Lagocastello Immobiliare s.r.l. avverso il provvedimento (ord.za 4.11.2005, n. 187), di sospensione dei lavori di manutenzione relativi ad un intervento costruttivo su area di proprietà della società stessa (sita in Mantova in prossimità della sponda est del Lago Inferiore e classificata, in base al vigente p.r.g., come parte del “Comparto Strada Cipata 1”, ricadente in zona “C” soggetta a piano attuativo obbligatorio) nell’assunto dell’assoggettamento a vincolo dell’area e, di conseguenza, della necessaria sottoposizione dell’intervento medesimo a previa valutazione di impatto ambientale e allo studio di incidenza sul vicino sito naturalistico di interesse comunitario demandato “Vallazza”, nonchè (con motivi aggiunti) avverso i dinieghi di rilascio di provvedimento autorizzativo unico (decr. 13.3.2006 n. 2749) e dei permessi di costruire relativi ad alcuni edifici del piano di lottizzazione (provv. dirig. n. 21843/2006 del 31.7.2006).
L’impugnativa della Regione investe il capo di sentenza (18) con cui il Tribunale amministrativo ha considerato fondato e assorbente il settimo motivo di ricorso, censurando l’operato dell’Amministrazione laddove, a fronte di asserite carenze nella documentazione presentata, ha ritenuto non già di domandare chiarimenti al privato istante, ma puramente e semplicemente di assoggettare il progetto a v.i.a. – con ciò violando i principi di partecipazione al procedimento e di leale cooperazione fra P.A. e amministrati nonché quello di economicità ed ha disposto pertanto la rinnovazione della procedura ai fini dell’integrazione della motivazione.
La Regione censura la pronuncia di primo grado deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:
1.- Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, laddove non ha considerato la congruità e correttezza della determinazione siccome espressamente riferita alla necessarietà della sottoposizione a v.i.a. in ragione delle dimensioni dell’intervento (oltre 10 ettari, situati in area urbana).
2.-Insufficiente motivazione della sentenza sotto altro profilo, essendo indicati nel provvedimento regionale i profili di criticità rilevati che avrebbero orientato per un approfondimento mediante v.i.a. .
3.-Omessa motivazione su questione di diritto rilevante. Ciò in ragione del termine perentorio imposto per la pronuncia sulla richiesta avanzata dalla società (art. 10 D.P.R. 12.4.1996) e della finalità della determinazione, avuto riguardo alla insufficienza degli elementi per escludere la v.i.a. .
4.-Erronea interpretazione dell’art. 10 D.P.R. 12.4.1996, tenuto conto della natura altamente discrezionale del giudizio di assoggettamento o meno di un progetto a v.i.a..
II. Con riferimento al Capo 14 della sentenza propone appello incidentale la Lagocastello Immobiliare.
Il T.A.R., muovendo dal concetto di “area urbana” e richiamando le conclusioni dell’esperto di parte Arch. Pigozzi (enunciate al punto 13) – secondo cui l’insediamento n. 1 (centro storico di Mantova) e quello contrassegnato dal numero 3 (comprendente il sito della Lagocastello e gli abitati di Frassino, Lunetta, Virgiliana e il complesso industriale del petrolchimico) costituirebbero aree urbane distinte in ragione della interruzione rappresentata dal corso del Mincio, sì da configurare l’intervento di cui trattasi quale progetto di sviluppo in espansione di area esistente – perviene all’opposta conclusione per la quale il centro storico di Mantova e i quartieri circostanti costituirebbero ormai un tutto unitario avuto riguardo al fatto che gli insediamenti 1 e 3, sono uniti fra loro da due ponti sul Mincio, che fungono da collegamento agevolmente praticabile, con esclusione della pretesa “interruzione” prospettata dal detto esperto di parte; ne discende, ad avviso del giudice di 1° grado, la necessità di considerare l’intervento della Lagocastello come progetto di sviluppo all’interno di area urbana, soggetto quindi a verifica di v.i.a. .
L’impugnativa incidentale della odierna appellata è sorretta dai seguenti motivi:
Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittorietà. Erroneità dei presupposti.
Ciò in ragione della asserita erroneità dell’assunto del primo giudice laddove classifica l’area in questione come alla urbana consolidata sulla base del rilievo che essa sarebbe completa giacché edificata in modo compatto e continuativo.
Sull’area considerata, di 350.000 mq., non vi sarebbe invero traccia di alcun manufatto (nonché di infrastrutture, opere di urbanizzazione, reti di comunicazione) e di alcuna presenza umana; inoltre, si assume che l’area ricade in zona C ovvero zona di completamento espansivo (nella definizione normativa ex D.P.R. n. 1444/1968, area urbana nuova ovvero area priva di edificazione).
III. L’appellata eccepisce altresì l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione per genericità delle censure; nel merito, con articolare controdeduzioni, sviluppate anche in memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, si sostiene l’infondatezza dell’appello principale e se ne chiede il rigetto.
Il Comune di Mantova – costituitosi in giudizio a sostegno della posizione regionale – assume che l’intervento edilizio proposto dalla società concerne l’estensione di una urbanizzazione preesistente, prevedendo in particolare lo sfruttamento di un’area inserita e circondata da un ambito già urbanizzato; sì che correttamente la sentenza del primo giudice avrebbe rilevato la continuità tra gli insediamenti edilizi preesistenti e quello che Lagocastello vorrebbe realizzare.
Ne consegue, secondo il Comune, l’assoggettabilità a v.i.a. del progetto di cui trattasi, oltre che in applicazione del D.P.R. 12.4.1996, anche della normativa comunitaria (allegato H, n. 10, lett. B) della direttiva n. 85/337), che richiede obbligatoriamente la verifica di v.i.a. per tutti i progetti di riassetto urbano che abbiano caratteristiche dimensionali superiori a 10 ettari, principio, questo, ulteriormente ribadito dal combinato disposto dell’art. 6, comma 6, e Allegato IV (punto 7b) D.Lgs. n. 4/2008 (che ciò prevede anche per quelle opere che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale).
IV. Premesso quanto sopra, osserva il Collegio che sia la pronuncia gravata che la Lagocatello Immobiliare assumono che la disciplina che rileva nella specie distingue tra progetto di sviluppo situato “all’interno di aree urbane esistenti”, soggetto a verifica di v.i.a. sol che superi i 10 ettari di estensione, e progetto di sviluppo relativo ad “aree urbane nuove o in estensione”, soggetto a verifica di v.i.a. nel solo caso in cui superi i 40 ettari.
E’ incontroverso tra le parti che il progetto che ne occupa supera i 10 ettari ma è inferiore ai 40: ne consegue che l’assoggettamento alla procedura in parola dipende dalla appartenenza alla prima o alla seconda categoria.
Gli elementi documentali versati in atti non consentono peraltro a questo giudice di definire con precisione le caratteristiche dell’area considerata, e cioè se essa possa connotarsi come area urbana edificata in modo compatto e continuo (id est, area urbana consolidata) ovvero come area di sviluppo in espansione, avuto altresì riguardo alla incidenza della “interruzione” rappresentata dal corso del Mincio.
Occorre pertanto disporre verificazione sul punto in contraddittorio fra le parti al fine di acquisire documenti e univoci elementi di fatto sullo stato dei luoghi idonei a consentire la individuazione delle effettive caratteristiche dell’area.
L’esecuzione dell’incombente può essere affidata alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano assegnando, ai fini del deposito della conseguente documentata relazione nella Segreteria Sezionale, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Si fa riserva di fissazione di ulteriore udienza per la prosecuzione della trattazione all’esito del disposto incombente istruttorio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), dispone la verificazione di cui in premessa in contraddittorio fra le parti ad opera di docente incaricato dal Preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, da effettuarsi nel termine di giorni sessanta come indicato in motivazione.
Si fa riserva di fissazione di ulteriore udienza per la prosecuzione della trattazione all’esito del disposto incombente.
Resta sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2008, con l'intervento dei signori:
Luigi COSSU - Presidente
Pier Luigi LODI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere, est.
Sergio DE FELICE - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bruno Mollica Luigi Cossu
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo Depositata in Segreteria
Il 17/02/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
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N.R.G. 2622/2008
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