Concorso per 4 funzionari del Settore Musei del Comune di Genova 2010-12-03
N. 00927/2010 REG.DEC. N. 05350/2009 REG.RIC. N. 05351/2009 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5350 del 2009, proposto da: COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Aurelio Domenico Masuelli e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 14 - Sc. A/4; contro FONTANAROSSA RAFFAELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Raffaella Rubino e Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Colagrande in Roma, via G. Paisiello, n. 55; nei confronti di MOLINARI IRENE, SERRA ANDREANA, SERRATI FRANCESCA, MARGHERITA PRIARONE, CHESSA FEDERICA, TALLONE AGNESE MAURA, BARZETTI GIORGIA, BERGAMINO LAURA, DE PASCALE ANDREA, LERCARI ANNA, TRONCATTI VIVIANA, PROVENZANO VALERIA, BOLIOLI MICHELA, RATTO LUCIA, LERMA SIMONE GIOVANNI, MAGGI MARCO, non costituiti in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2009, proposto da: PRIARONE MARGHERITA, MOLINARI IRENE, SERRA ANDREANA, SERRATI FRANCESCA, rappresentate e difese dagli avv. Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 14 - Sc. A/4; contro FONTANAROSSA RAFFAELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Colagrande, Raffaella Rubino e Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Colagrande in Roma, via G. Paisiello, n. 55; nei confronti di COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco in carica; CHESSA FEDERICA, TALLONE AGNESE MAURA, BARZETTI GIORGIA, BERGAMINO LAURA, DE PASCALE ANDREA, LERCARI ANNA, TRONCATTI VIVIANA, PROVENZANO VALERIA, BOLIOLI MICHELA, RATTO LUCIA, LERMA SIMONE GIOVANNI, MAGGI MARCO, non costituiti in giudizio; Entrambi per la riforma della sentenza del T.a.r. Liguria – Genova, Sez. I, n.1249 del 29 maggio 2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER FUNZIONARI DEL COMUNE. Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi di Raffaella Fontanarossa, che ha spiegato anche appello incidentale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2009 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Colagrande; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO I.1. La dott.ssa Raffaella Fontanarossa, che aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Genova, giusta determinazione dirigenziale n. 2008/113.8.0/62 del 23 luglio 2008, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 funzionari socio - educativo – culturali (cat. D, posizione economica D1) da assegnare al Settore musei, con rituale ricorso giurisdizionale notificato il 12 gennaio 2009 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria l’annullamento della graduatoria finale di merito, in cui è risultava collocata al 10° posto con punti 51,25/70, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Lamentando l’erronea attribuzione del punteggio spettante per i titoli prodotti, la ricorrente ha sostenuto: a) in relazione alla graduatoria finale del concorso: a1) in via principale, “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei bandi di concorso”, in quanto i rapporti di collaborazione continuata e continuativa prestati presso la Curia Arcivescovile di La Spezia – Sarzana – Brugnato e presso il Comune di Chiavari, che costituivano rapporti di lavoro a tempo determinato non erano stati valutati come titoli di servizio; a2) in via subordinata “Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dei principi in materia di interpretazione dei bandi di concorso; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta, sviamento”, in quanto erano da considerarsi irragionevoli ed illogiche le previsioni dell’articolo 6 del bando di concorso, se interpretate nel senso di ritenere utili ai fini della valutazione del relativo punteggio solo i pregressi rapporti di lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; b) in via ulteriormente subordinata, in relazione alla procedura concorsuale “violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova”, atteso che, quanto alla commissione di concorso, non solo i componenti diversi dal presidente non erano esperti della materia di esame, ma sussistevano anche rapporti di collaborazione tra alcuni dei componenti e i vincitori del concorso stesso (in particolare il Presidente della commissione, quale direttore dei Musei del comune di Genova, aveva conferito un incarico di lavoro occasionale ad una delle vincitrici, dott.ssa Priarone; altri tre vincitori, le dottoresse Serrati, Serra e Molinari, collaboravano con un altro membro della commissione). I.2. Con motivi aggiunti, notificati il 3 aprile 2009, la ricorrente ha proposto ulteriori censure di difetto di motivazione, sia in ordine all’atto di nomina della commissione, sia circa la valutazione dei titoli. I.3. L’adito tribunale, sez. II, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza del Comune di Genova e delle controinteressate dott. Margherita Priarone, Irene Molinari, Andreana Serra e Francesca Serrati, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ha ritenuto fondate le censure sollevate con il secondo motivo e con il terzo motivo (in parte), annullando di conseguenza gli atti impugnati. In sintesi, pur rilevando che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono rapporti di lavoro autonomo, come tali non rientranti nella previsione dell’articolo 6 del bando di concorso (che, richiamando la distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, aveva inteso riferirsi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, così che in definitiva correttamente alla ricorrente non era stato riconosciuto il rivendicato punteggio per i titoli di servizio relativi alle esperienze lavorative maturate con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), il predetto tribunale ha tuttavia ritenuto illogica la previsione di un punteggio per la categoria dei rapporti di lavoro subordinato di gran lunga superiore (in rapporto di 9 a 1) rispetto a quello riconoscibile per tutte le altre esperienze lavorative, non essendo stati previsti meccanismi compensativi e valutativi del peso specifico delle funzioni svolte in settori museali ed ha dichiarato pertanto illegittima la contestata clausola del bando di concorso. Inoltre, sempre ad avviso dei primi giudici, ancorchè le cause di incompatibilità sancite dall’articolo 51 C.P.C., estensibili anche ai componenti di una commissione di concorso, abbiano carattere tassativo e benché la semplice sussistenza di rapporti accademici tra commissario e candidato non integri una causa di incompatibilità normativamente tipizzata, nel caso di specie gli evidenziati rapporti intercorsi tra il Presidente della commissione ed un candidato risultato poi vincitore (ed in particolare il rapporto consistente nel conferimento da parte del primo di un incarico ricompensato economicamente al secondo) costituiva una situazione di incompatibilità che rendeva illegittimo l’operato della commissione. Erano invece infondate, sempre secondo i primi giudici, le altre censure, peraltro generiche e smentite dalla documentazione versata in atti, relative alla asserita carenza di competenza professionale dei componenti della commissione di concorso. I.4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Genova, chiedendone l’annullamento alla stregua di tre articolati motivi di gravame. Con il primo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c. – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, discendente dall’accoglimento di profilo di censura non dedotto”, l’amministrazione appellante ha sostenuto innanzitutto che la censura accolta (svolta con il secondo motivo del ricorso introduttivo in primo grado) concerneva esclusivamente la legittimità della scelta del bando di concorso di valutare solo i titoli di servizio derivanti da rapporti di lavoro subordinato, con esclusione dei servizi prestati in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza contenere alcun accenno alla questione del riparto dei punteggi tra titoli di servizio e titoli vari. Con il secondo, deducendo “In subordine. Sull’inammissibilità e sull’infondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado, accolto (ancorché mai dedotto) con la sentenza impugnata”, il Comune di Genova ha evidenziato che il secondo motivo del ricorso di primo grado, inopinatamente accolto dai primi giudici, doveva essere addirittura dichiarato inammissibile o comunque respinto perché infondato, tanto più che esso era generico, non essendo state minimamente evidenziate le ragioni della presunta illogicità o irragionevolezza della clausola di cui all’articolo 6 del bando di concorso; il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso, aveva accettato tutte le clausole del bando; ciò senza contare che la contestazione riguardava valutazioni relative al merito delle scelte amministrative. Quanto alla questione di merito, poi, l’amministrazione appellante ha contestato che i titoli di servizio valutabili fossero riferiti alle sole esperienze lavorative presso strutture museali genovesi, aggiungendo per un verso, che, quanto alla logicità e ragionevolezza del punteggio in generale e alla ripartizione dello stesso tra i vari titoli (di studio, di servizio, vari e curriculum), le previsioni del bando erano pienamente conformi alle previsioni del regolamento comunale dei concorsi e, per altro verso, che essi erano del tutto funzionali alla selezione di funzionari e non già di semplici, per quanto autorevoli, studiosi. Infine, denunciando “Sull’infondatezza del terzo motivo di ricorso, in parte qua accolto con la sentenza impugnata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c.”, l’amministrazione appellante ha sottolineato che il conferimento di un incarico retribuito da parte del Presidente della commissione di concorso ad uno dei candidati risultato poi vincitore del concorso non poteva essere considerato motivo di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 51 C.P.C., sia perché non rientrava in nessuna delle ipotesi tassative normativamente previste, sia perché i primi giudici non avevano in alcun modo tenuto conto delle concrete modalità dello stesso che, per la sua durata, per essersi concluso già prima della procedura concorsuale e per il suo stesso modestissimo rilievo economico, non poteva determinare alcun effettivo conflitto di interessi. Il ricorso è stato iscritto al NRG. 45350 dell’anno 2009. I.5. Ha resistito all’appello la dott.ssa Raffaella Fontanarossa che con atto notificato il 6 ottobre 2009 ha spiegato anche appello incidentale, articolando due ordini di censure. Con il primo, rubricato “Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso nonché per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 e ss, del D. Lgs. n. 276/2003 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione di concorso – Contraddittorietà – Travisamento – Illogicità”, ha sottolineato che i rapporti di lavoro intercorsi con la Curia Arcivescovile della Spezia – Sarzana – Brugnato e con il Comune di Chiavari concernevano funzioni perfettamente riconducibili a quelle oggetto del bando di concorso indetto dal Comune di Genova, erano a tempo determinato e quindi dovevano essere valutati ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso, essendo del tutto illogica ed immotivata la tesi che la ricordata clausola si riferisse ai soli rapporti di lavoro subordinato. Con il secondo, poi, è stato lamentato “Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 487/1994 nonché per violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova”, in quanto le situazioni di incompatibilità indicate in ordine ai rapporti tra alcuni vincitori di concorso e i membri della commissione del concorso erano tali da far venir meno i fondamentali principi di imparzialità, cui deve essere improntata la procedura concorsuale; d’altra parte i componenti della predetta commissioni di concorso, escluso il Presidente, non erano esperti nelle materie di esame. I.6. Anche le signore Margherita Priarone, Irene Molinari, Andreana Serra e Francesca Serrati hanno chiesto la riforma della sentenza n. 1249 del 29 maggio 2009 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, alla stregua di due motivi di gravame, di contenuto sostanzialmente coincidente con i tre motivi di appello sollevati dal Comune di Genova. Anche in questo giudizio di è costituita la dott. Raffaella Fontanarossa, chiedendo il rigetto dell’avverso gravame, in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato. Il ricorso è stato iscritto al NRG. 5351 dell’anno 2009. I.7. Tutte le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO II. 1. Deve preliminarmente disporsi la riunione degli appelli principali in esame, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., essendo gli stessi rivolti avverso la stessa sentenza. II.2. Ai fini della corretta delibazione della controversia la Sezione ritiene indispensabile svolgere preliminarmente le seguenti osservazioni. II.2.1. In punto di fatto occorre rilevare che con determinazione dirigenziale n. 2008/113.8.0/62 del 23 luglio 2008 il Comune di Genova ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 funzionari dei servizi socio – educativi – culturali, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al Settore Musei. La descrizione della figura professionale ricercata dal Comune fa riferimento a soggetti “…in possesso di adeguate ed elevate competenze professionali e conoscenze” per lo svolgimento di funzioni ed attività di “…tutela, conservazioni e valorizzazione, previste dai regolamenti e dalla normativa vigente, nell’ambito del sistema museale genovese...”; viene precisato in particolare che il funzionario dovrà “… partecipare attivamente all’arricchimento e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale di civica proprietà anche attraverso attività di studio, catalogazione e ricerca”; “…costituire una voce attiva e propositiva nell’ideazione e realizzazione di iniziative ed eventi culturali tesi alla valorizzazione dei percorsi tematici archeologici e storico – artistici e delle opere appartenenti alle collezioni”; “…collaborare all’ideazione e alla stesura di programmi didattici rivolti alle scuole ed alle famiglie e contribuire all’attività di promozione e marketing della struttura museale in cui sarà inserito…”; “…dimostrare attitudine al lavoro di gruppo ed alla gestione delle risorse umane nonché attenzione all’utenza, nella piena consapevolezza dell’inserimento in una attività lavorativa che presiede alla prestazione di un servizio pubblico, interagendo pertanto efficacemente con le altre strutture dell’Ente e con gli interlocutori esterni”, partecipando “…concretamente al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della propria struttura di appartenenza, dimostrando di saper applicare nelle concrete situazioni il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. II.2.2. Il predetto bando di concorso, poi, dopo aver indicato all’articolo 1 i requisiti generali e specifici per l’ammissione; all’articolo 2 le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione; all’articolo 3 la procedura per la nomina della Commissione Esaminatrice e agli articoli 4 e 5 la prova preselettiva, le prove d’esame e il relativo esito, all’articolo 6 ha fissato i criteri per la valutazione dei titoli. In particolare, dopo aver previsto che si sarebbe proceduto alla valutazione dei titoli dei soli candidati che avessero sostenuto le prove scritte, prima della relativa correzione, è stato stabilito che il punteggio massimo complessivamente attribuibile ai titoli era di 10 punti, di cui fino ad un massimo di 9 punti per i titoli di servizio e fino ad un massimo di 1 punto per i titoli vari. Quanto ai titoli di servizio, sarebbero stati attribuiti: a) punti 0,20 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, di servizio prestato dal candidato, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, riconducibile alle funzioni indicate nella descrizione della figura ricercata dal Comune di Genova, presso pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche o private, in strutture museali, aperte al pubblico, ubicate nell’ambito territoriale del Comune di Genova; b) di punti 0,10 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, di servizio prestato dal candidato, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, riconducibile alle funzioni indicate nella descrizione della figura ricercata dal Comune di Genova, presso pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche o private, in strutture museali, aperte al pubblico, ubicate in ambito territoriale diverso da quello del Comune di Genova. Quanto ai titoli vari, sarebbero stati attribuiti: a) punti 0,20 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, per gli incarichi professionali conferiti per lo svolgimento delle attività esplicitate nella descrizione della figura ricercata nell’ambito di strutture museali; b) punti 0,10 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, per le partecipazioni a tirocini formativi in ambito museale per lo svolgimento delle attività esplicitate nella descrizione della figura ricercata. II.2.3. Ad avviso della Sezione, l’attenta lettura e la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del bando di concorso, condotta in applicazione del criterio letterale e di quello di buona fede postulati dagli articoli 1362 e ss. CC., applicabili anche al processo amministrativo (dovendo tenersi conto che in ogni caso il giudice ha il compito ricostruire l’intento effettivamente perseguito dall’amministrazione, nonché il potere concretamente esercitato, sulla base del contenuto complessivo dell’atto e del rapporto tra le sue premesse e il suo dispositivo,( ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 23 luglio 2009 , n. 4623; 22 settembre 2005, n. 4982; sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6322; 16 giugno 2009, n. 3880), inducono a ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’amministrazione comunale di Genova ha inteso ricomprendere tra i titoli di servizio i soli rapporti di lavoro subordinato, facendo rientrare invece tra i titoli vari le prestazioni di lavoro autonomo. Ciò si ricava inequivocabilmente dalla circostanza che tra i “titoli vari” sono stati espressamente individuati gli incarichi professionali, laddove solo per i “titoli di servizio” è stata altrettanto espressamente indicata la categoria del “rapporto di lavoro”, a tempo determinato o indeterminato: al riguardo, se non può negarsi che l’elemento temporale della continuità delle prestazioni può venire in considerazione anche nei rapporti di lavoro autonomo, non può tuttavia sottacersi che in questi ultimi l’elemento temporale rileva in realtà ai fini della preparazione della prestazione (cioè in funzione della realizzazione dell’opus perfectum), laddove nella subordinazione ciò che è decisivo è la piena ed esclusiva disponibilità da parte del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore di lavoro. In realtà, per la selezione dei candidati più idonei allo svolgimento delle mansioni di funzionario dei servizi socio – educativo – culturali del Settore Musei, oltre alla verifica delle astratte capacità professionali (da accertarsi attraverso le prove di esame), l’amministrazione comunale di Genova, proprio con la specifica dell’articolo 6 del bando, ha inteso apprezzare anche le attitudini già concretamente emerse in precedenti esperienze lavorative, privilegiando quelle derivanti da lavoro subordinato rispetto a quelle derivanti da incarichi professionali. Tale scelta, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, quale tipica manifestazione del potere discrezionale di cui è titolare l’amministrazione, non è sindacabile dal giudice amministrativo, salve le ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento di fatti, che, tuttavia nel caso di specie non ricorrono, sia per la delineata figura di funzionario ricercata dal Comune, sia per la natura subordinata del rapporto di lavoro da instaurarsi all’esito del concorso, sia per la specifica attività lavorativa da espletarsi, priva di qualsiasi elemento riconducibile a prestazioni libero – professionali. Per le stesse ragioni non può essere considerata manifestamente illogica, incongrua, irragionevole o irrazionale neppure la scelta di attribuire un valore assolutamente preponderante ai precedenti rapporti di lavoro dei candidati rispetto alle esperienze lavorative derivanti dall’espletamento di incarichi professionali. II.3. Ciò premesso, si può passare all’esame dei gravami. Per ragioni sistematiche e di chiarezza espositiva, la Sezione è dell’avviso che debba essere innanzitutto esaminato il primo motivo dell’appello incidentale. Con esso è stata lamentata l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono rapporti di lavoro autonomo e non potevano rientrare nella previsione di cui all’articolo 6 del bando di concorso, quali titoli di servizio da valutare, con conseguente correttezza dell’operato della commissione esaminatrice. Secondo l’appellante incidentale, invece, i rapporti di lavoro intercorsi con la Curia Arcivescovile della Spezia – Sarzana – Brugnata e con il Comune di Chiavari concernevano ad oggetto funzioni perfettamente riconducibili a quelle oggetto del bando di concorso indetto dal Comune di Genova, erano a tempo determinato e quindi dovevano essere sicuramente valutati ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso. La tesi non è meritevole di favorevole considerazione. Richiamando quanto osservato sub II.2.3., la Sezione osserva che del tutto correttamente i primi giudici hanno ritenuto che nella categoria dei titoli di servizio potessero essere valutati soltanto i pregressi rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e che gli incarichi professionali potessero essere valutati, invece, tra i titoli vari, come correttamente deciso dalla commissione di esame (giusta verbale di valutazione dei tutoli del 12 novembre 2008). Del resto, come risulta dagli atti di causa (in particolare dalla nota a firma della stessa appellante incidentale inviata a mezzo fax in data 12 novembre 2008 ai competenti uffici dell’amministrazione comunale di Genova) è pacifico che i rapporti intercorsi con il Comune di Chiavari per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2008 concernevano “incarichi professionali”; quanto a quelli intercorsi sia con la Curia Arcivescovile della Spezia – Sarzana – Brugnato, sia con il Comune di Chiavari per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 2006, essi, come risulta dall’esame della documentazione in atti, non solo sono espressamente qualificati quali contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto dalla loro attenta lettura emerge altrettanto espressamente che essi hanno per oggetto una “prestazione d’opera”, senza vincolo di subordinazione. Pertanto l’operato della commissione esaminatrice che ha valutato i ricordati titoli indicati dalla signora Raffaella Fontanarossa quali titoli vari e non già come titoli di servizio è assolutamente corretta ed esente da qualsiasi censura. II.4. Sono invece fondati e devono essere accolti i primi due motivi dell’appello principale del Comune di Genova ed il primo motivo dell’appello principale delle signore Margherita Priarone, Irene Molinari, Andreana Serra e Francesca Serrata, che, essendo sostanzialmente identici, possono essere trattati congiuntamente. Con essi è stato lamentato innanzitutto che i primi giudici hanno inopinatamente accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, in palese violazione dell’articolo 112 c.p.c., non essendo mai stata formulata una censura relativa alla sproporzione fra la valutazione dei titoli di servizi e quella dei titoli vari; ciò senza contare che le previsioni contenute nell’articolo 6 del bando di concorso, oltre ad essere del tutto ragionevoli, concernevano valutazioni di merito, del tutto coerenti con il regolamento comunale dei concorsi, ed erano state in ogni caso liberamente accettate dalla candidata con la domanda di ammissione al concorso. II.4.1. Al riguardo, indipendentemente da ogni questione sulla asserita genericità del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Sezione osserva che, come già rilevato sub II.2.3., non può essere sindacata la legittimità del contenuto dell’articolo 6 del bando di concorso, nella parte in cui non solo ha stabilito che fossero valutabili come titoli di servizio i soli pregressi rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato, e come titoli vari gli incarichi professionali, ma ha anche attribuito ai primi un valore assolutamente preponderante rispetto ai secondi, trattandosi di una scelta che, per un verso, impinge nel merito dell’azione amministrativa ed è espressione tipica della discrezionalità, e, per altro verso, non risulta essere manifestamente illogica, contraddittoria, irragionevole o irrazionale. II.4.2. Sotto altro profilo, poi, dall’esame del secondo motivo di censura spiegato col ricorso introduttivo di giudizio, emerge che la ricorrente aveva soltanto dedotto che l’articolo 6 del bando di concorso non poteva essere, a suo avviso, interpretato nel senso di ritenere valutabili quali titoli di servizio i soli rapporti di lavoro subordinato, senza che fosse stata svolta alcuna censura in ordine al valore da attribuire ai titoli di servizio (cioè ai rapporti di lavoro subordinato, fino a 9 punti), rispetto ai titoli vari (cioè ai rapporti di lavoro autonomo o incarichi professionali, fino a 1 punto). Né un accenno a tale motivo di doglianza risulta contenuto nei motivi aggiunti. Poiché invece proprio quest’ultima censura è stata posta ai primi giudici a fondamento dell’accoglimento del ricorso di prime cure, sussiste effettivamente il dedotto vizio di violazione dell’articolo 112 c.c.p., lamentato in particolare dal Comune di Genova. E’ infatti jus receptum che il giudice deve esercitare il proprio potere giurisdizionale nell’ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, nel senso che egli non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso; sussiste pertanto il vizio di ultrapetizione quando il giudice, come nel caso di specie, abbia attribuito alla parte un bene della vita, una utilità che non era stata richiesta, accogliendo il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti (C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5993; 19 settembre 2006, n. 5472; 30 dicembre 2003, n. 9156). II.5. Ugualmente fondato è il terzo motivo dell’appello principale del Comune di Genova, pressoché identico al secondo motivo di appello principale delle signore Margherita Priarone, Irene Molinari, Andreana Serra e Francesca Serrata, con cui è stato dedotto che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, il conferimento di un incarico retribuito da parte del Presidente della commissione di concorso ad uno dei candidati risultato, poi vincitore del concorso, non poteva essere considerato motivo di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 51 C.P.C., sia perché non rientrava in nessuna delle ipotesi tassative normativamente previste, sia perché non si era tenuto conto delle concrete modalità dell’incarico stesso che, per la sua durata, per essersi concluso già prima della procedura concorsuale e per il suo stesso modestissimo rilievo economico, non poteva determinare alcun effettivo conflitto di interessi. II.5.1. Al riguardo occorre ricordare che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell'azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354; sez. IV, 25 ottobre 2996, n. 6370), così come è stato sottolineato che non integra la fattispecie criminosa dell’abuso di ufficio, per difetto di ricorrenza di un dovere di astensione, la condotta del direttore di un pubblico ente di ricerca che vada a comporre la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di personale presso l'ente stesso, al quale partecipino, come candidati, soggetti già ivi impiegati con qualifiche inferiori a quella relativa al posto messo a concorso (Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2008, n. 25525). II.5.2. Orbene il conferimento da parte del Presidente della commissione esaminatrice, nella sua qualità di dirigente del Settore Musei del Comune di Genova, alla dott.ssa Margherita Priarone di un incarico professionale (relativo a “ordinamento scientifico, revisione critica e bibliografica, valorizzazione del Gabinetto Disegni e Stampa di Palazzo Rosso, con particolare riferimento al fondo di scuola bolognese” non integra all’evidenza nessuna delle tassative fattispecie previste dall’art. 51 c.p.c., che impongono l’astensione, neppure con riferimento alla situazione di “commensale abituale”, invocata dalla ricorrente in primo grado. Del resto, come efficacemente evidenziato dagli appellanti principali, il predetto incarico, espressamente qualificato quale rapporto di lavoro occasionale, privo di qualsiasi vincolo di subordinazione, di brevissima durata (dal 27 ottobre al 28 dicembre 2007) e di importo notevolmente contenuto (€. 1.250,00 lordi complessivi) non può neppure ragionevolmente costituire fonte di un eventuale conflitto di interessi; né d’altra parte l’appellante incidentale ha mai provato di avere proposto la rituale ricusazione del predetto commissario di esame. II.6. Le osservazioni testè svolte rendono infondato anche il secondo motivo dell’appello incidentale nella parte in cui è stata lamentata l’esistenza di altre situazioni di asserita incompatibilità tra gli altri componenti della commissione di esame e alcuni candidati risultati vincitori del concorso. Non è stata fornita infatti alcuna prova dell’esistenza delle tassative cause che impongono l’astensione dei commissari di esame ed in ogni caso le asserite situazioni di incompatibilità, oltre ad essere genericamente indicate, si risolvono in mere supposizioni (tali dovendo considerarsi le notizie acquisite dal sito internet dei Musei di Genova circa l’attività, di cui non è dato rinvenire il titolo giuridico, prestata da Andreana Serra, Francesco Serrati e Irene Molinari in gruppi di lavoro di cui risulta responsabile la dott.ssa Simonetta Maione, commissaria di esame). II.7. Priva di fondamento è anche la seconda parte del secondo motivo dell’appello incidentale, con cui è stato lamentato che la predetta Simonetta Maione e la dott. Marina Sasso, componenti della commissione di concorso, non sarebbero esperti nelle materie di esame. E’ sufficiente al riguardo rilevare, a prescindere da ogni altra considerazione, che la prima è funzionaria dei Servizi Socio Educativi e Didattici del Settore Musei, mentre la seconda è funzionaria della Direzione personale: si tratta quindi di figure la cui professionalità (peraltro mai effettivamente contestata) è del tutto coerente con le specifiche materie oggetto delle prove scritte ed orali del concorso, così come indicate nell’articolo 4 del bando di concorso. III. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte gli appelli principali, previa riunione, devono essere accolti; deve invece essere respinto l’appello incidentale. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in prime cure dalla signora Raffaella Fontanarossa. Le spese del doppio grado di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente dal Comune di Genova (NRG. 5350/2009) e dalle signore Margherita Priarone, Irene Molinari, Andreana Serra e Francesca Serrati (NRG. 5353/2009) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, n. 1429 del 29 maggio 2009, li riunisce e li accoglie; respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla dott.ssa Raffaella Fontanarossa. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente Marco Lipari, Consigliere Aniello Cerreto, Consigliere Francesco Caringella, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione |