Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professioni dei beni culturali (6 agosto 2013) 2013-08-06
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Cultura, scienza e istruzione (VII) COMUNICATO
COMITATO RISTRETTO
Martedì 6 agosto 2013.
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.45.
SEDE REFERENTE
Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.
La seduta comincia alle 12.
Sull'ordine dei lavori.
Manuela GHIZZONI, presidente, propone di rinviare l'esame delle proposte di legge n. 576 e n. 611 al termine della seduta odierna, in attesa dell'arrivo del relatore Molea, impegnato in altra attività istituzionale.
La Commissione concorda.
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia. (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2013. Pag. 82
Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, illustra un nuovo testo della proposta di legge in esame (vedi allegato), elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame.
La Commissione adotta quindi quale nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).
Luigi GALLO (M5S) chiede alcuni chiarimenti in merito al valore assegnato alla certificazione rilasciata dall'associazione di categoria, ove esistente, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame.
Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, precisa che, come concordato fra tutte le forze politiche in Comitato ristretto, compreso il gruppo al quale appartiene il collega Gallo, si è convenuto che l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purché riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Si tratta di una disposizione che tiene conto del fatto che non tutte le professionalità sono rappresentate da associazioni di categoria specifiche, per cui per queste ultime valgono i requisiti che verranno definiti con il decreto interministeriale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo in esame alle ore 18 di oggi.
La Commissione concorda.
Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (C. 362 Madia).
NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: «Art. 9-bis. – (Professioni dei beni culturali). – 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, nonché degli operatori delle altre professioni già regolamentate».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 129 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente: «Art. 129-bis. – (Elenchi delle professioni dei beni culturali). – 1. Sono istituiti presso il Ministero elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2. 2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. L'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva Pag. 90associazione professionale, purché riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4.». 2. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. |